Perché il ricorrente abbia diritto ad una sentenza di merito (ad una sentenza, cioè, che valuti il merito della sua domanda) occorre che il ricorso sia sorretto dalla legittimazione ad agire (cd. legitimatio ad causam) e dall’ interesse a ricorrere.

La legittimazione ad agire dipende da una particolare relazione che si instaura tra il ricorrente e l’ atto impugnato; ad essa fa riferimento l’ art. 81 c.p.c., ai sensi del quale, infatti, nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui (così, ad es., legittimato a ricorrere contro il permesso di costruire rilasciato a Tizio è il proprietario del fondo vicino, non il proprietario di un bene ubicato in un altro comune).

Detto ciò, è importante specificare che il problema della legittimazione si pone spesso quando il ricorrente è un soggetto collettivo (un’ associazione ovvero un ordine professionale): in questi casi, la legittimazione è riconosciuta quando il ricorrente agisce a tutela di un interesse che è di tutti gli associati (si pensi, ad es., al Consiglio nazionale dei geometri che ricorre contro il provvedimento che disciplina l’ attività di mediazione immobiliare in modo ritenuto pregiudizievole per i geometri).

Diversa dalla legittimazione ad agire è, invece, l’ interesse a ricorrere: quest’ ultimo consiste, infatti, nell’ utilità che il ricorrente è in grado di trarre dal processo. È necessario sottolineare, tra l’ altro, che l’ interesse a ricorrere deve essere tenuto distinto anche dall’ interesse legittimo: si può, invero, essere titolari di un interesse legittimo senza che vi sia un interesse a ricorrere (così, ad es., se partecipo, come candidato, ad un’ elezione a sindaco e vengo superato dal candidato concorrente, ho un interesse legittimo a reclamare l’ attribuzione, in mio favore, di 15 preferenze che il seggio mi ha negato indebitamente, a mio giudizio; ma non ho un interesse a ricorrere se la differenza tra i due candidati è di 30 voti sicché, anche con il recupero di quei 15 voti, rimarrei in ogni caso in seconda posizione e dal ricorso non otterrei nessun vantaggio, anche se venisse accolto).

Come detto in precedenza, l’ interesse a ricorrere deve essere tenuto distinto dalla legittimazione ad agire: riproponendo l’ esempio di cui sopra, io sarei legittimato a ricorrere (mentre non lo sarebbe l’ elettore di un comune diverso), ma sono privo di interesse ad agire.

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