La giurisdizione generale di legittimità è limitata quanto ai poteri di cognizione, all’accertamento dei soli 3 vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
Non si mirava a verificare la lesione della situazione giuridica soggettiva, ma oggetto dell’accertamento era l’atto amministrativo e la sua eventuale illegittimità. Lo scopo è l’annullamento dell’atto (la situazione giuridica è tutelata solo in via indiretta).
La cognizione non poteva estendersi né alle valutazioni di opportunità della PA, né su quelle tecniche.
Era precluso inoltre il giudizio sul fatto: si doveva sì accertare l’esistenza di questo, ma poi il giudice non poteva
sindacare su quest’ultimo. Le valutazioni riconducibili alla sfera della discrezionalità amministrativa erano insindacabili.
La giurisdizione generale di legittimità è limitata quanto ai poteri istruttori:
Inizialmente vi era un limitatissimo numero di mezzi di prova (solo le prove documentali) poi ampliati (dal 2000 anche la consulenza tecnica), ma in ogni caso rimangono esclusi la prova per i testimoni, il giuramento e la confessione.
La giurisdizione generale di legittimità è limitata quanto al potere di decisione:
anche se in contrasto con la normativa comunitaria, che pretende la pienezza della tutela, il giudice amministrativo può solo annullare l’atto illegittimo, ma non riformarlo o sostituirlo (come invece accade nella giurisdizione di merito). Non può inoltre pronunciare sentenze dichiarative o di condanna (come invece accade nella giurisdizione esclusiva), anche se ciò è stato in parte superato nel 2000 con la possibilità da parte del giudice amministrativo di risarcire i danni da lesione di interessi legittimi. Sono tradizionalmente individuabili tre forme di giurisdizione:
- Giurisdizione generale di legittimità
- Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- Giurisdizione di merito.
Cosa si intende per giurisdizione? Questo termine viene utilizzato con due diversi significati:
– sotto un primo profilo per giurisdizione si intende l’ambito delle competenze o meglio l’ambito delle controversie affidate al giudice ordinario e al giudice amministrativo (che in primo grado è il T.A.R., e in secondo grado il Consiglio di Stato).
– Sotto un diverso profilo, quando si utilizza l’espressione “giurisdizione” si fa anche riferimento a quell’ insieme di poteri assegnati all’autorità giudiziaria adita.
In sede di giurisdizione amministrativa, sono distinguibili tre poteri:
- Poteri istruttori del g.a.
- Poteri decisori del g.a .
- Poteri cautelari.
Giurisdizione generale di legittimità
Forma di giurisdizione amministrativa in cui il g.a. conosce delle lesioni dell’interesse legittimo attraverso un sindacato di legittimità sull’atto amministrativo. In concreto vuol dire che al g. a viene portato un provvedimento amministrativo e gli si chiede di valutarne la legittimità. Sappiamo che i 3 vizi di legittimità rilevanti nel nostro ambito sono: eccesso di potere (le figure sintomatiche dell’eccesso di potere sono: la contraddittorietà interna, il travisamento del fatto, la violazione del principio di proporzionalità, la violazione di circolari, ecc.), incompetenza e violazione di legge.
Riguardo alla seconda nozione di giurisdizione, fino al 2000 i poteri istruttori di cui godeva il g.a. erano solo 3 cioè poteva:
– Acquisire i documenti dall’amministrazione
– Chiedere i chiarimenti o schiarimenti
– Disporre verificazioni( ossia ispezioni che compie lo stesso personale dell’amministrazione cioè la stessa amministrazione da cui proviene questo provvedimento che effettua le verificazioni).
In seguito la L. 205/2000 ha introdotto tra i poteri istruttori del g.a la CTU cioè la consulenza tecnica di ufficio.
Il tipico potere decisorio nelle mani del giudice amministrativo è il potere di annullamento; Fino al 2000 questo era l’unico potere decisorio a disposizione del giudice: infatti, la l. 205/2000 ha introdotto un’ulteriore potere decisorio e cioè il potere di condanna di risarcimento del danno.
Riguardo ai poteri cautelari:
la tutela cautelare serve ad anticipare in via provvisoria gli effetti che potrebbe produrre la decisione nel merito; quindi se dalla sentenza finale voglio ottenere l’annullamento, allora posso chiedere in via cautelare la sospensiva, cioè posso chiedere che l’efficacia di questo provvedimento venga sospesa fino alla conclusione dl giudizio di merito.
Con la legge 205/2000 anche per la misura cautelare c’è stata un’estensione. Oggi non si è più di fronte a una misura cautelare tipica( unica e sola) ma si è di fronte a un principio di atipicità delle misure cautelari, cioè io posso chiedere al g.a. qualunque misura sia idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.
Si ricorda che il giudice amministrativo giudica in sede di giurisdizione generale di legittimità quando si lamenta la lesione di un interesse legittimo.
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
E’ quella forme di giurisdizione amministrativa (speciale) in cui al giudice amministrativo viene chiesto di conoscere in via principale non solo delle lesioni dell’interesse legittimo, base propria della giurisdizione generale di legittimità, ma anche delle lesioni del diritto soggettivo quindi conosce qualunque lesione riguardante determinate materie, come la materia dei pubblici servizi oppure la materia dell’urbanistica e dell’edilizia.
Nell’ambito dei poteri istruttori il giudice amministrativo dispone di tutti i poteri istruttori previsti dal c.p.c. ad esclusione dell’interrogatorio formale e del giuramento.
Riguardo ai poteri cautelari, a partire dal 2000 legislativamente, in tutti gli ambiti, sia che so tratti di giurisdizione generale di legittimità sia che si tratti si giurisdizione esclusiva, il g.a. dispone di una misura cautelare atipica.
Riguardo ai poteri decisori, in sede di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo dispone di questo potere perché questo è un potere che il g.a. ha sempre, sia che si tratti di una giurisdizione generale di legittimità sia che si tratti di una giurisdizione esclusiva sia che si tratti, vedremo, di giurisdizione di merito.
Inoltre, con la legge 205, il g.a. dispone in tutti gli ambiti del potere di condannare la PA al risarcimento del danno.