La giurisdizione generale di legittimità
La legge n. 205/2000 ha profondamente modificato i caratteri originari della giurisdizione generale di legittimità. Per quanto riguarda l’aspetto dei poteri di cognizione, la trasformazione del giudizio amministrativo da impugnatorio a risarcitorio e l’ampliamento dei mezzi di prova e di istruzione, implicano un sindacato giurisdizionale non limitato alla mera legittimità, ma esteso, al fine di valutare se la pretesa al risarcimento del danno sia fondata, al pieno accertamento della situazione di fatto.
Prima della legge n. 205/2000, la giurisdizione generale di legittimità era strutturata su un modello impugnatorio, per cui oggetto del giudizio era il provvedimento e attraverso l’impugnazione si mirava all’annullamento del medesimo. Il giudice, sotto il profilo dei poteri di cognizione, non sindacava le valutazioni tecniche e NON procedeva alla rinnovazione della valutazione compiuta dall’amministrazione in ordine alla situazione di fatto, anche perché non aveva il potere di riconoscere il risarcimento del danno.
La giurisdizione di merito
il giudice valuta l’opportunità dell’atto o del comportamento amministrativo. Ha carattere eccezionale. Può essere esercitata soltanto nei casi espressamente contemplati dalla legge e l’ambito di applicazione NON può essere esteso in via analogica. È considerata aggiuntiva rispetto a quella di legittimità, non sostituendosi a quest’ultima, ma essendo sempre preceduta dalla stessa. Tramite essa il giudice amministrativo pronuncia sia sui diritti soggettivi che sugli interessi legittimi. Il suo sindacato è aperto ad un’ampia cognizione dei fatti ed è volto, eventualmente, anche a considerare l’opportunità e la convenienza dell’azione amministrativa.
La giurisdizione di merito ha un solo campo di estesa applicazione: il giudizio di ottemperanza che consente al giudice di utilizzare tutti gli strumenti idonei a consentire l’esecuzione del giudicato. Per il resto, il novero delle materie in relazione alle quali il legislatore ha previsto la giurisdizione di merito è estremamente ridotto ed è, nel complesso, di rilievo secondario (tra le altre, le controversie relative alla contestazione dei confini di comuni e di province, quelle relative ai consorzi di bonifica, alle strade comunali e provinciali, alle ordinanze contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica del sindaco in materia di edilizia, polizia locale, igiene). Il rimedio dell’opposizione di terzo, che consente l’impugnazione di una sentenza da parte di un soggetto leso che non sia stato parte formale del giudizio, non riguarda i casi di giurisdizione di merito.
La giurisdizione esclusiva
Forma di giurisdizione maggiormente ricorrente nel processo amministrativo. Se è indubbio che le modalità di svolgimento del giudizio in sede di giurisdizione esclusiva hanno condotto ad una sempre maggiore effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, certi limiti però non sono stati superati. Per cui il giudice può far uso di tutti i mezzi di prova consentiti dal codice di procedura civile, ma ad eccezione dell’interrogatorio formale e del giuramento, e può disporre la consulenza tecnica d’ufficio.
Considerato che l’ampliamento dei poteri istruttori è una conseguenza di quello dei poteri decisori, il giudice può condannare l’amministrazione non soltanto al risarcimento del danno ingiusto, ma anche alla reintegrazione in forma specifica e, cioè, a dare o a fare qualcosa ovvero a fornire una determinata prestazione. Per questo la giurisdizione esclusiva è stata definita ”piena”.