Una delle principali innovazioni introdotte dal d.lgs. 29/93 (poi confluite nel d.lgs. 165/01) è sicuramente costituita dalla devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, del contenzioso relativo al rapporto di lavoro tra P.A. e dipendenti pubblici, in precedenza riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Al giudice ordinario sono devolute (dal 1998) tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, incluse quelle relative all’ assunzione, alle indennità di fine rapporto, al conferimento e alla revoca di incarichi dirigenziali e alla responsabilità dirigenziale.
Restano, invece, devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’ assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché le controversie relative ai dipendenti esclusi dalla privatizzazione (indicati nell’ art. 3 d.lgs. 165/01).