In generale si tende a dare un significato molto ampio al termine “interesse pubblico”, quasi che esso costituisca il c.d. bene comune. Se si tiene conto di quanto detto, tuttavia, si comprende che:
- possono essere considerati interessi pubblici alcuni interessi che in un dato momento storico si tende a considerare interessi generali (es. difesa da attacchi militari);
- non necessariamente tutti gli interessi di carattere generale finiscono per essere considerati interessi pubblici e, allo stesso modo, non tutti gli interessi non generali sono automaticamente definibili non pubblici.
Risulta assai difficile distinguere tra interessi pubblici e interessi privati: gli interessi davvero comuni a tutti, infatti, sono rari. In definitiva, quindi, possono essere qualificati come interessi pubblici anche interessi di privati che contrastano con interessi di altri privati, così che taluni interessi pubblici finiscono per essere reciprocamente in contrasto.
Per quanto si debba auspicare che vengano considerati pubblici interessi almeno tendenzialmente generali, ciò che conta dal punto di vista giuridico è che sono da considerare interessi pubblici quelli qualificati tali dagli apparati politici. Al concetto di “interesse pubblico”, quindi, non si può attribuire un significato sostanziale ma soltanto giuridico-formale. Oltre a questo, comunque, anche i poteri mediante i quali le amministrazioni impongono ai privati la prevalenza dell’interesse pubblico dovranno avere un fondamento giuridico-formale, ossia potranno essere soltanto quelli previsti dalle leggi.
Deve inoltre essere sottolineato che gli apparati politici, pur avendo il compito di definire gli interessi pubblici, non sempre sono in grado di individuare puntualmente gli interessi da curare: gli atti di indirizzo politico dell’amministrazione, infatti, hanno sempre un buon grado di generalità . Molto spesso non viene individuato specificamente l’interesse pubblico da perseguire, quanto piuttosto viene indicato un genere di interessi cui deve essere data particolare attenzione (interesse pubblico primario).
Il fatto che le amministrazioni siano tenute a rispettare le indicazioni che provengono dagli apparati politici, quindi, non esclude che anche la loro attività possa consistere in scelte fra diversi interessi. L’interesse pubblico in concreto potrà essere definito solo a posteriori, attraverso una scelta che rappresenta la c.d. discrezionalità amministrativa