Il giudizio si instaura solo a seguito del ricorso della parte, (principio della domanda) in quanto il giudice non può procedere d’ufficio. Per ricorso si intende che con l’atto introduttivo non si cita la controparte a comparire in giudizio,  ma  si  chiama  il  giudice  a provvedere  sull’oggetto  della domanda (vocatio  iudicis).  Il  giudice amministrativo deve inoltre rispettare i limiti della domanda avanzata dalla parte. AffinchĂ© un ricorso possa essere proposto sono necessari:

a) la capacitĂ  di essere parte nel processo, manifestazione della capacitĂ  giuridica. Possono essere parti nel processo amministrativo sia persone giuridiche che persone fisiche. Essa spetta agli enti pubblici e non agli organi, anche se e riconosciuta la legittimazione attiva e passiva a singoli organi o ad organismi privi di personalitĂ  giuridica, quali le aziende pubbliche;

b) la capacita processuale, è una espressione della capacità di agire; spetta solo alle persone fisiche che abbiano il libero esercizio dei diritti, mentre non è riconosciuta alle altre persone-fisiche ed alle persone giuridiche. Le persone fisiche prive di legitimatio ad processum non possono stare in giudizio se non rappresentale, assistite o autorizzate secondo le norme che disciplinano la capacità;

c) il rispetto del principio del contraddittorio, tutti i soggetti interessati devono essere coinvolti nel rapporto processuale in’condizione di paritĂ .

Le condizioni dell’azione sono:

a) la legittimazione a ricorrere, indica la titolaritĂ  della situazione soggettiva sostanziale (interesse legittimo). L’accertamento della sussistenza della legittimazione a ricorrere attiene al merito del giudizio. Ove detto accertamento dia esito negativo il giudice dichiara inammissibile il ricorso, senza esaminare le questioni di merito sollevate dal ricorrente;

b) l’interesse a ricorrere, indica che dall’accoglimento in loto o in parte del ricorso possa derivare al ricorrente un risultato utile. L’interesse deve essere presente al momento della presentazione del ricorso e permanere per tutta la durata del giudizio. Ove esso venga a cessare, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

Il ricorso deve contenere:

a) l’indicazione del soggetto agente;

b) l’indicazione degli atti o dei comportamenti lesivi. Nel processo impugnatorio l’indicazione dell’atto impugnato;

C) le ragioni su cui si fonda la presunta illegittimitĂ ;

d) la tutela richiesta;

e) il petilum;

f) l’esposizione dei atti;

g) la sottoscrizione.

Notifica e termini processuali:

–          entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento che si deve impugnare si deve notificare il ricorso alla parte resistente ed ad almeno uno dei controinteressati;

–          entro 30 giorni dalla notifica si deve depositare il ricorso presso la segreteria del T.A.R.;

–          entro 20 giorni da! deposito deve essere depositato il controricorso e le memorie;

–          entro 30 giorni dal deposito i controinteressati possono depositare il ricorsi incidentale.

Intervento volontario:

una volta instaurato il giudizio, chi ne abbia interesse può intervenire depositando atto di intervento entro 10 giorni dalla notifica alle parti costituite. Esso sarà ad adiuvandum, se a vantaggio del ricorrente, oppure ad opponendum, se a vantaggio della parte resistente.

Ricorso incidentale: i controinteressati cui è stato notificato il ricorso possono proporre, in sede di costituzione, ricorso incidentale. Si tratta di un ricorso con il quale le parti, contro cui l’impugnazione è proposta, denunciano vizi dell’atto impugnato diversi da quelli denunciati dal ricorrente. Il ricorso incidentale è accessorio a quello principale e ne segue le vicende, quindi non può essere esaminato in caso di inammissibilitĂ  di quest’ultimo.

Le questioni dedotte con ricorso incidentale debbono essere decise con precedenza sulle questioni sollevate con il ricorso principale qualora dalla definizione delle prime possano derivare soluzioni ostative e preclusive alle ragioni addotte con il ricorso principale.

Motivi aggiunti

sia la parte principale che quella incidentale, nel corso del giudizio, possono presentare motivi aggiunti a fronte di atti o documenti la cui-conoscibilitĂ  non era nella disposizione del ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, atti e documenti emersi successivamente.

Attraverso il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti: la materia del contendere (thema decidendum) viene ampliata. Tale ampliamento è consentito solo nei casi che abbiamo detto, non potendo altre parti; con memorie o documenti, ampliare il contenuto.