Illegittimità amministrativa e diritto penale

L’illegittimità degli atti amministrativi rileva anche in sede penale perché concretizza alcune fattispecie criminose imputate ad es. ad un pubblico ufficiale. E così ad es. l’art 319 c.p. sancisce che è punito il P.U. che compie atti contrari ad doveri d’ufficio, o ancora l’abuso d’uffizio, quando il P.U. intenzionalmente procura a sé o ad altri un vantaggio economico, e ancora il P.U. che nell’esercizio delle sue funzioni,formando un atto dichiari il falso, ecc… Sono ipotesi nelle quali l’accertamento dell’illegittimità si fa in sede giurisdizionale penale, dà luogo alla disapplicazione dell’atto e produce in capo all’amministrazione l’obbligo di annullarlo -è uno dei casi di annullamento d’ufficio doveroso- .

 

Limiti all’annullabilità dei provvedimenti amministrativi

L’ART 21 l. proc. Amm. diminuisce l’estensione dell’annullabilità degli atti amministrativi rispetto ad alcune ipotesi di lieve entità. La norma, una volta stabilito all’art 1 che un atto amministrativo è annullabile perché contrario alla legge, per eccesso di potere o per incompetenza, stabilisce all’art 2 in deroga all’art 1, che determinate violazioni non comportano l’annullabilità del provvedimento in alcuni casi che la norma stessa indica. La norma in una prima proposizione indica in termini generali le violazioni che non danno luogo ad annullabilità, quelle sulle norme del procedimento dei provvedimenti a carattere vincolato, visto che il contenuto non poteva essere diverso da quello concretamente adottato.

Nella seconda la norma prevede una specifica disciplina in caso di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. In questo caso non vi sarà annullabilità se l’amministrazione riesce a dimostrare che il contenuto dell’atto non poteva essere diverso. La prima categoria riguarda violazioni formali che non comportano annullamento dell’atto , sia per il carattere minimale dell’anomalia che dà luogo a mera irregolarità dell’atto, sia perché di solito questi vizi si pongono come inidonei ad alterare lo scopo della norma( quando ad esempio gli atti hanno comunque raggiunto il loro scopo, rendendo irrilevante l’irregolarità). Sul punto la giurisprudenza parla di strumentalità delle forme.

Tale principio ha trovato grande applicazione nei procedimenti elettorali, principio oggi assai utilizzato ad es. anche in caso di violazione dell’art 7 sulla comunicazione dell’avvio al procedimento. In questi casi si esclude l’invalidità quando comunque lo scopo è raggiunto, è conseguito. Così ad es. è irrilevante la violazione dell’art7 se comunque il soggetto è venuto a conoscenza dell’avvio del procedimento e quindi aveva la possibilità di esercitare il suo diritto alla partecipazione.

Quando lo scopo della norma è raggiunto, in qualunque modo, una comunicazione formale è superflua e una sua omissione non rende illegittimo il procedimento.

D’altra parte la giurisprudenza ritiene irrilevanti le comunicazioni quando si tratta di atti dovuti e vincolati. Un difetto di motivazione sarebbe inidoneo in sé a determinare l’annullamento del provvedimento laddove il medesimo provvedimento integrato successivamente nella motivazione sia rimasto inalterato.

La norma riprende le elaborazioni giurisprudenziali. L’art. 21 infatti parla di anomalie, di carattere minore o marginale, laddove si tratti di violazioni che non hanno ostacolato il raggiungimento dello scopo della norma. Poi riprende la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del giudizio non poteva essere diverso, quando cioè si dimostri che l’apporto del privato sarebbe stato del tutto irrilevante. E questo prescinde dal carattere discrezionale o meno del provvedimento.