L’ art. 97 Cost. fa riferimento, oltre che all’ imparzialità, anche al buon andamento della P.A., cioè all’ efficienza dell’ azione amministrativa; in particolare, con l’ espressione in esame si vuole far riferimento, innanzitutto, alla relazione che si viene ad instaurare tra risorse, umane e materiali, impiegate e risultati ottenuti (efficienza, in senso stretto): un’ amministrazione è efficiente quando adotta i mezzi più adatti e meno costosi per svolgere i propri compiti (ad es., un amministrazione che impiega più personale, più denaro o più tempo di quelli necessari è un’ amministrazione che agisce in modo inefficiente).
L’ inciso buon andamento fa riferimento, però, anche alla relazione tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti (si parla, in tal caso, di efficacia): un’ amministrazione è efficace se riesce a conseguire risultati di buona qualità, corrispondenti agli obiettivi stabiliti (ad es., l’ amministrazione scolastica è efficace se riesce ad ottenere una buona preparazione degli studenti; allo stesso modo, l’ amministrazione sanitaria è efficace se riesce effettivamente a migliorare le condizioni di salute dei cittadini).
Detto ciò, è necessario adesso porre in evidenza alcuni degli effetti che il principio del buon andamento esplica nell’ organizzazione della P.A.: innanzitutto, va sottolineato che il riparto delle funzioni amministrative (tra lo Stato, le regioni e gli enti locali), enunciato dall’ art. 118 Cost., deve tener conto della capacità degli apparati di svolgerle in modo adeguato; è questa la ragione per la quale, se determinate attribuzioni vengono trasferite da un apparato ad un altro (ad es., dallo Stato alle regioni), anche le relative risorse, umane e finanziarie, dovranno essere trasferite. In quest’ ottica, il nuovo art. 118 Cost. stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l’ esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (un criterio di adeguatezza può, ad es., sconsigliare l’ attribuzione di certe funzioni ai comuni o a certi comuni, come quelli minori); nella stessa direzione si pone anche l’ art. 119 Cost., secondo il quale le risorse finanziarie degli enti territoriali devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
In secondo luogo, il principio del buon andamento esclude che possano essere istituiti apparati amministrativi senza competenze (all’ esclusivo scopo, cioè, di sistemare personale): in tal senso si è espressa la Consulta con sent. 14/62; ciò impone, di conseguenza, che il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni avvenga sulla base di piante organiche, nelle quali sia numericamente indicato il personale occorrente e che lo stesso sia distribuito per qualifiche e mansioni (Corte cost., sent. 1/99).
Il principio del buon andamento opera, poi, come temperamento del principio di legalità: mentre, infatti, quest’ ultimo, non pone alcun limite al legislatore nell’ ordinamento dei pubblici uffici (art. 97, cpv. Cost.), il principio del buon andamento esige, invece, che una parte della disciplina sia riservata al Governo e, al di fuori dello Stato, all’ amministrazione. In effetti, un apparato amministrativo che fosse integralmente regolato dalla legge risulterebbe estremamente rigido; ciò significa, quindi, che per essere efficace ed efficiente, l’ organizzazione deve essere in qualche modo flessibile [da qui la tendenza, a partire dagli anni ’90, a delegificare la materia dell’ organizzazione, rimettendo la relativa disciplina alla contrattazione collettiva e ad atti normativi (regolamenti) ed organizzativi della stessa amministrazione].
Il principio del buon andamento ha, inoltre, determinato negli anni recenti una revisione del sistema dei controlli; infatti, la Costituzione prevedeva, inizialmente, i soli controlli, di legittimità e di merito, sugli atti (dello Stato, delle regioni e degli enti locali); recentemente, viceversa, si è finalmente giunti a capire che i criteri di efficienza ed efficacia dell’ azione amministrativa richiedono la valutazione non tanto dei singoli atti, ma dell’ attività nel suo complesso, perché solo in tal modo si è in grado di tener conto di entità come: le risorse, i risultati e gli obiettivi (se, ad es., un comune di piccole dimensioni assume un programmatore, la sua efficienza verrà incrementata; al contrario, se con 50 delibere diverse assume 50 programmatori, il buon andamento ne soffrirà, perché un settore verrà sovradotato di personale, con palese spreco di risorse).
È importante specificare, infine, che il principio del buon andamento è oggi anche un criterio per la valutazione del personale dirigente, il quale viene giudicato in base ai risultati del controllo di gestione (così, ad es., una valutazione negativa ripetuta da parte del dirigente può comportare la risoluzione del rapporto di impiego).