La giurisdizione amministrativa è ordinata in base al principio del doppio grado di giurisdizione. Ciò lo si desume dalla nostra Costituzione: l’ art. 125 prevede, infatti, l’ istituzione (in ciascuna regione) di organi di giustizia amministrativa di primo grado; mentre l’ art. 103 fa riferimento al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa. Dalla combinazione di queste disposizioni si evince, quindi, che il Consiglio di Stato è giudice d’ appello rispetto agli organi di giustizia amministrativa regionale (che sono organi di primo grado).
In questa prospettiva, il Parlamento, con la legge del 1971 (istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali) ha attribuito ai Tar:
• una giurisdizione generale di legittimità (cioè, la cognizione in primo grado di tutte le controversie in tema di interessi legittimi);
• una giurisdizione estesa al merito, nelle materie individuate dal legislatore;
• una giurisdizione esclusiva (comprendente sia interessi legittimi che diritti soggettivi), anch’ essa nelle materie determinate dal legislatore (e attribuite, a suo tempo, alla cognizione, in unico grado, del Consiglio di Stato).
Nello stesso tempo, il Parlamento ha previsto una competenza generale del Consiglio di Stato sia come giudice d’ appello, sia come giudice ultimo. Infatti, avverso le sue sentenze (così come avverso le sentenze della Corte dei Conti) non è ammesso il ricorso in cassazione, se non per motivi inerenti alla giurisdizione: ciò significa che la parte che ha motivo di dolersi di una sentenza del Consiglio di Stato può ricorrere in cassazione solo se denuncia un difetto di giurisdizione (ad es., il Consiglio di Stato ha conosciuto di diritti soggettivi in una materia nella quale il giudice amministrativo non è munito di giurisdizione esclusiva) o se lamenta il mancato esercizio della giurisdizione (ad es., il Consiglio di Stato ha negato la giurisdizione amministrativa, sostenendo che si tratti di diritti soggettivi, in una controversia che il ricorrente ritiene riguardare interessi legittimi).