–       È definito  come  organo di  consulenza giuridico-amministrativa e  di tutela della giustizia nell’amministrazione.

–       Assoluta indipendenza dell’Istituto e dei suoi componenti di fronte al Governo, pur costituendo il Consiglio di Stato un organo ausiliario di esso.

–       Le funzioni giurisdizionali sono assegnate a tre Sezioni (in seguito istituite altre 3, la quarta nel 1889, la quinta nel 1907, la sesta nel 1948).

–       Il Consiglio di Stato è composto da organi permanenti (Presidente, le Sezioni, L’Adunanza Generale, l’Adunanza Plenaria) e da organi temporanei o straordinari (commissioni speciali).

–       Presidente

è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sulla scorta del parere formulato dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, fra i magistrati amministrativi che abbiano esercitato, per almeno 5 anni, funzioni direttive.

Compiti del Presidente

Istituzionale:

o   potere di convocare e presiedere le riunioni dell’Adunanza Plenaria, dell’Adunanza Generale e di quelle Sezioni in cui il Presidente intende intervenire; o   stabilisce la composizione delle Sezioni consultive e giurisdizionali ed assegna i ricorsi/pareri alle singole Sezioni;

o   presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e nomina l’ufficio elettorale per la scelta degli altri componenti dei Consiglio. Amministrativo:

o adotta tutti i provvedimenti relativi ai magistrati ed ai funzionari delle segreterie, mentre ha uno specifico potere di proposta in tali materie al Pres. del Consiglio dei Ministri e, tramite quest’ultimo, al Capo dello Stato.

o Esercita il potere di vigilanza su tutti gli uffici del Consiglio di Stato e sui magistrati, ed è titolare dell’azione disciplinare.

Il presidente è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da un segretario generale, scelto tra i consiglieri di Stato.

–       Adunanza Generale del Consiglio di Stato

Organo collegiale con funzioni unicamente consultive.

È composta dal presidente del CdS che la presiede e da tutti i consiglieri in servizio.

Ha competenza in materia di pareri sui progetti di legge, testi unici, regolamenti e per le questioni, di rilevanza generale o di massima, sulle quali il presidente, le singole Sezioni ritengano necessario un pronunciamento dell’organo in parola.

Il presidente del CdS può formare, per quanto concerne l’attività di natura consultiva, commissioni speciali, qualora la questione da risolvere non sia riconducibile ad una Sezione consultiva ordinaria.

–       Adunanza Plenaria

Funzioni esclusivamente giurisdizionali.

È composta dal presidente del CdS e da dodici consiglieri (4 per ogni Sezione giurisdizionale). Finalità e funzioni:

o Possibilità, su richiesta delle parti o d’ufficio, di investire l’Adunanza Plenaria ad opera della Sezione che ritenga necessario un pronunciamento su un punto di diritto che ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali;

o   Deferimento del Presidente, sempre su richiesta delle parti o d’ufficio, allo scopo di rimettere il ricorso all’Adunanza Plenaria per la “risoluzione di questioni di particolare importanza”. –   Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana

Ha funzioni di giudice di appello avverso le pronunce di primo grado del TAR Sicilia, nonché funzioni di natura consultiva, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

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