Il ricorso può essere proposto, a seconda delle aree di giurisdizione, al giudice ordinario, ai giudici speciali (amministrativo, contabile, tributario, delle acque, militare), alla giurisdizione domestica (giudice parlamentare). Di solito, il giudice ordinario non può annullare, sospendere o riformare l’atto amministrativo, perchĂ© soggetto ad un duplice limite generale: esterno può giudicare solo di controversie aventi ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi; interno non può emanare sentenze costitutive nei confronti di un atto amministrativo, ma soltanto disapplicare lo stesso.
Esistono eccezioni al limite del giudice ordinario di emanare sentenze costitutive, quando decide di rapporti in cui è coinvolto un atto amministrativo. Vi sono casi – come l’opposizione a sanzioni amministrative, gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, l’espulsione, il permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare per gli extracomunitari, la tutela della privacy – in cui il legislatore ha previsto che il giudice ordinario possa annullare, sospendere o riformare l’atto amministrativo, venendo a godere, in tal modo, di una giurisdizione che potrebbe dirsi ”piena”. E vi sono anche casi in cui possono essere emesse, nei confronti della pubblica amministrazione, decisioni di accoglimento di domande possessorie e di ingiunzione di pagamento e di convalida di sfratto.
All’interpretazione sempre piĂą estensiva delle fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione (ad esempio, corruzione, concussione, peculato, ecc.), di competenza del giudice penale ordinario, è seguito nel tempo un sindacato piĂą penetrante sulla rispondenza dell’attivitĂ amministrativa ai fini prescritti dalla legge e, piĂą in generale, ai fini pubblici. Deve comunque specificarsi che la responsabilitĂ penale è personale, per cui oggetto del sindacato del giudice penale è la condotta dei titolari di uffici pubblici, professionali od onorari che siano.
Nella materia contabile, cioè in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici funzionari, pensioni e giudizi di conto, ha giurisdizione la Corte dei conti. In primo grado il ricorso va presentato ad una tra le venti sezioni regionali, mentre le sezioni riunite giurisdizionali, composte dai magistrati delle tre sezioni centrali e presiedute dal Presidente della Corte dei conti, sono preposte alla risoluzione dei conflitti di competenza (ovvero alle questioni di maggior rilievo). Le sezioni centrali, invece, decidono degli appelli avverso le pronunce delle sezioni regionali.
Le liti tra i cittadini e l’amministrazione finanziaria o altri enti impositori sono conosciute dal giudice tributario. Esso è costituito dalle Commissioni tributarie prov.li e reg.li (organi, rispettivamente, di primo e di secondo grado). Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale è ammesso ricorso in Cassazione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è l’organo di autogoverno dei giudici tributari.
Se, da un lato, per le competenze in materia di acque hanno in generale giurisdizione i tribunali delle acque pubbliche, dall’altro, si distingue tra controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi e controversie aventi ad oggetto interessi legittimi. In materia di diritti soggettivi, il ricorso va presentato, in primo grado, ai Tribunali regionali delle acque pubbliche e, in secondo grado, al Tribunale superiore delle acque pubbliche (con sede in Roma, composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri di Cassazione, quattro consiglieri di Stato e tre esperti). In materia di interessi legittimi, decide in unico grado il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Il giudice amministrativo non ha giurisdizione contro gli atti di amministrazione della Camera dei deputati. Pertanto, questi sono esaminati da due organi di giurisdizione domestica, appositamente istituiti: il Consiglio di giurisdizione, che decide in primo grado, e la Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza, che pronuncia in grado di appello. Essi sono composti da deputati in possesso di qualifiche che ne garantiscano professionalitĂ ed indipendenza. Medesimi organi esistono anche per il Senato.