Gli Strumenti alternativi – celeri – non economici
a) arbitrato: non possiede carattere giurisdizionale, pur essendo uno strumento processuale. La sua natura è privata e contrattuale essendo l’arbitrato affidato ai giudici privati, operanti super partes e non ai giudici professionali e dovendo essere esperito sulla base di un espresso accordo tra le parti.
Per le controversie che investono le pubbliche amministrazioni, mentre è certa la possibilità di ricorrere all’arbitrato rituale di diritto, che acquista efficacia di sentenza ex lege, è discusso l’eventuale ricorso ad arbitrato irrituale, la cui attività decisoria acquista efficacia di contratto. È invece tassativa la previsione che si possa far uso dell’arbitrato soltanto per i rapporti attinenti a diritti soggettivi, in ragione dell’impossibilità di rimettere ad arbitri vertenze riguardanti l’esercizio del potere pubblico (differenti dalle questioni che concernono diritti disponibili), indipendentemente dalla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, anche esclusiva, sulla materia controversa.
b) procedure conciliative e transattive: diffusesi recentemente nel nostro ordinamento – in particolare in materia di servizi pubblici, sciopero nei servizi pubblici essenziali, ordinamento sportivo – differiscono notevolmente dallo strumento arbitrale. Il conciliatore, infatti, suggerisce ed agevola un accordo fra le parti, analizzando le questioni di merito, ma NON decide la controversia. In pratica, il conciliatore non ha un potere decisionale finale.
c) Istanza al difensore civico: Non si tratta di un rimedio che attribuisce all’organo competente poteri prescrittivi. Infatti, una volta proposta l’istanza al difensore civico in caso di diniego di accesso ai documenti, ai sensi dell’art. 25, legge n. 241/1990, entro il termine di trenta giorni dal rifiuto (espresso o tacito), quest’ultimo, riesaminata la determinazione negativa, qualora ritenga illegittimo il diniego o il differimento, comunica l’illegittimità a colui che ha disposto in tal senso, il quale ha trenta giorni di tempo per adottare un provvedimento confermativo motivato. Scaduto tale termine, l’accesso è consentito.