Da quanto detto emerge un fondamentale principio di organizzazione: il principio, cioè, della strumentalità dell’ amministrazione (e, quindi, del relativo apparato) rispetto alla politica generale del Governo-Parlamento (questo principio, dettato per lo Stato dall’ art. 95 Cost., vale, come visto, anche per la regione e per gli enti minori).
Se, infatti, il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e mantiene l’ unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’ attività dei ministri, vuol dire che c’è una politica generale del Governo, la quale è sovraordinata rispetto alle singole amministrazioni (è in questo senso che si parla di strumentalità). Dovrebbe risultare chiara, quindi, la distinzione tra l’ attività politica e quella amministrativa: l’ attività politica consiste nel definire gli obiettivi dell’ azione dello Stato (Governo-Parlamento); l’ attività amministrativa, invece, consiste nel compiere tutti quegli atti che permettono di realizzare, in concreto, le finalità decise in sede politica e legislativa (facciamo un esempio: il Governo e il Parlamento possono definire i propri orientamenti in materia di politica scolastica e questi possono essere tradotti in leggi che stabiliscono quali sono i diversi tipi di scuola, i criteri per l’ ammissione degli allievi e per lo svolgimento degli esami, etc.; ma affinché la politica scolastica venga effettivamente attuata, occorre che venga predisposta l’ organizzazione necessaria nelle varie zone del paese: la costruzione e l’ arredo degli edifici scolastici, il reclutamento degli insegnanti, il concreto svolgimento dell’ attività didattica, etc.).
Posta in questi termini la questione, risulta evidente che l’ attività amministrativa è un’ attività subordinata alla politica, e ciò in virtù del principio democratico: l’ amministrazione, infatti, è subordinata alla politica, perché la prima è gestita da apparati non rappresentativi (burocratici), il cui personale non è scelto in base al proprio orientamento politico, ma sulla base della propria competenza tecnico-professionale, mentre la seconda è espressa da organi a legittimazione elettorale (diretta, come il Parlamento; indiretta o semi-diretta, come il Governo).