Le sentenze, come le ordinanze cautelari del giudice amministrativo, sono esecutive, cioè giuridicamente efficaci. In caso di inottemperanza è possibile rivolgersi allo stesso giudice che le ha emesse per vedere soddisfatti i propri interessi.

Sono esecutive sia le sentenze che le ordinanze del T.A.R. e dei Consiglio di Stato.

Bisogna distinguere diversi tipi di sentenza:

a) sentenze non definitive o interlocutorie: sono quelle che non pongono, fine al rapporto processuale che deve proseguire, in quanto esse risolvono solo uno o piĂą punti della controversia (es.: riunione dei ricorsi ecc.). Possono attenere sia al rito che al merito;

b) sentenze definitive: sono quelle con cui il giudice termina la causa. Esse si dividono in:

l) sentenze processuali: accertano la sussistenza di una causa che impedisce al giudice di giungere all’esame del merito e sono: sentenze         dichiarative di irricevibilitĂ , di inammissibilitĂ  del ricorso, ecc.

2) sentenze che pronunciano sulla domanda: sono emanate quando il giudice esamina il contenuto della domanda del ricorrente. Esse            possono accogliere o ricettare la pretesa.

Le sentenze di accoglimento affermano la fondatezza della domanda nei limiti della domanda stessa, esse si distinguono in:

1) sentenze costitutive di annullamento, che sono caratterizzate dai seguenti effetti:

– eliminatorio: cioè la rimozione dell’atto e dei suoi effetti ex tunc con riferimento a tutti i soggetti che erano interessati dall’atto impugnato, venendo meno tutte le situazioni giuridiche che su di essi si fondavano;

– ripristinatorio: la sentenza ricostruisce automaticamente la situazione giuridica come si sarebbe realizzata se l’atto non fosse mai stato posto in essere ove le condizioni concrete lo consentano;

–          conformativo: la pubblica amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni, dovrĂ  rispettare le regole di diritto affermate nella sentenza, che arricchiranno il quadro dei criteri che l’amministrazione deve osservare.

2) sentenze di accertamento accertano la sussistenza o la spettanza di una situazione giuridica soggettiva.

3) sentenze di condanna acclarano la sussistenza del diritto fatto valere e obbligano l’amministrazione a corrispondere la somma di cui sia debitrice o a tenere un determinalo comportamento.

Le sentenze di rigetto invece non producono alcun effetto costitutivo, ma si limitano ad accertare che l’atto impugnato per determinati motivi è legittimo. Ciò implica che l’amministrazione non può successivamente annullarlo d’ufficio pur in presenza di specifiche ragioni di pubblico interesse.