Con i provvedimenti amministrativi di secondo grado, l’amministrazione interviene su provvedimenti già adottati. Sono espressione della potestà di autotutela decisoria, che si concreta nell’emanazione di atti incidenti su precedenti provvedimenti al fine di assicurarne la legittimità o la rispondenza all’interesse pubblico.
Le figure principali di provvedimento di secondo grado sono:
–annullamento d’ufficio
–convalida
–revoca
–sospensione
A) L’annullamento d’ufficio è un provvedimento di secondo grado che rimuove un altro provvedimento affetto da un vizio di legittimità. Alla base dell’annullamento devono sussistere ragioni attuali di interesse pubblico. Questa misura di secondo grado deve intervenire sul provvedimento entro un termine ragionevole, tenendo comunque conto degli interessi dei destinatari.
L’amministrazione è dunque tenuta ad effettuare una delicata valutazione comparativa fra l’interesse pubblico all’annullamento e gli interessi di cui sono portatori i soggetti sui quali incide direttamente il provvedimento originario.
La necessità di ponderare l’interesse pubblico con gli interessi degli amministrati trova la sua ragione nella tutela dell’affidamento delle situazioni soggettive private. La forza espansiva del principio privatistico del legittimo affidamento è stata sottolineata più volte dalla giurisprudenza, secondo cui l’affidamento costituisce una regola generale di certezza di rapporti, che rende immodificabile l’assetto giuridico fattuale che si è consolidato nel tempo.
Competente ad adottare l’annullamento è lo stesso organo che ha emanato il provvedimento di primo grado, oppure un altro organo previsto dalla legge.
Gli effetti dell’annullamento dovrebbero retroagire ma la legge 241 non contiene una norma esplicita in tal senso, pertanto si ritiene che l’amministrazione possa modulare la decorrenza degli effetti fino ad escluderne la retroattività.
B) Convalida. L’illegittimità del provvedimento di primo grado può essere sanata con un atto di convalida, sempre che sussistano ragioni di interesse pubblico e che la convalida stessa intervenga entro un termine ragionevole.
Si pensi all’atto viziato da incompetenza (carenza di potere in concreto) che può essere convalidato mediante l’adozione da parte dell’organo competente.
C) Revoca. E’ un provvedimento di secondo grado che può rimuovere un precedente provvedimento, non perché illegittimo, ma perché sono sopravvenuti nuovi motivi di pubblico interesse, ovvero è mutata la situazione di fatto, o vi è una nuova valutazione dell’interesse pubblico Questa misura di secondo grado riposa quindi su una valutazione di fatto o di opportunità.
La revoca opera ex nunc, non ha effetti retroattivi: la legge prevede infatti che la revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre effetti ulteriori.
Il legislatore ha generalizzato la previsione di un indennizzo obbligatorio ove vi siano pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, affidando tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ove la revoca del provvedimento incida su rapporti negoziali, l’indennizzo è parametrato al solo danno emergente e deve tener conto dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo (revocato) all’interesse pubblico.
D) Sospensione. La legge prevede che l’efficacia o l’esecuzione di un provvedimento possa essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell’atto che la dispone, e può essere prorogato o differito per una volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
La legge 124/2015 ha disposto che la sospensione non può perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento, cioè 18 mesi ove si tratti di provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici.
In definitiva la sospensione è una misura provvisoria di durata limitata, solitamente propedeutica ad un provvedimento di annullamento o di revoca. Si pensi, ad esempio, alla revoca e poi all’annullamento di un finanziamento pubblico.
In conclusione occorre ricordare che a volte la sospensione non è un provvedimento amministrativo di secondo grado, intervenendo su operazioni poste in essere da soggetti privati, come nel caso della sospensione di un’operazione economica sospettata di riciclaggio.