Conferma e convalida

L’invalidità rileva attraverso strumenti di tutela, da parti di soggetti nel loro interesse, o attraverso strumenti di autotutela, che l’amministrazione esercita allo scopo di riesaminare i propri atti sotto il profilo della validità. Per autotutela indichiamo lo scrutinio della validità degli atti successivamente al perfezionamento e alla produzione degli effetti che può essere compiuto dalla stessa amministrazione anche di propria iniziativa, laddove per regola invece questo scrutinio è riservato all’autorità giudiziaria su domanda dei soggetti interessati.

Ci sono vari tipi di potere, infatti il provvedimento di primo grado può risultare dal riesame senz’altro legittimo, o illegittimo ma sanabile, oppure illegittimo e insanabile. Nel primo caso avremo una conferma, nel secondo caso, una convalida, e nel terzo, un annullamento. Occorre comunque in ogni caso,trattandosi di provvedimenti discrezionali, che vi sia un interesse pubblico specifico da tutelare,. Infatti quando utilizziamo questi strumenti, non facciamo riferimento al mero acclaramento, ma occorre qualcosa di più e appunto la presenza di interesse pubblico.

Oggetto di tale procedimento sono i provvedimenti , i fatti (ad es. silenzio assenso) mentre gli accordi sono esclusi(solo la loro efficacia può essere oggetto di revisione). Il procedimento può dar luogo innanzitutto a conferma del precedente provvedimento :laddove in seguito al riesame risulta conforme alla legge e non viziato. Da questo provvedimento si distingue l’atto meramente confermativo, che indica un atto con il quale l’amministrazione a fronte della richiesta di soggetti interessati che ne richiedono il riesame, si limita a confermare l’atto senza alcun relativo riesame.

E la distinzione riguarda il regime di tutela, e la materia della impugnazioni degli atti amministrativi, perché con l’istanza di riesame e l’impugnazione successiva del relativo atto confermativo si potrebbe eludere la disciplina delle impugnazioni. La distinzione ovviamente non è sempre agevole. È sicuramente confermativo quell’atto emanato in seguito a istanza di riesame proposta dall’interessato, senza una nuova istruttoria e senza nuove motivazioni.

Il procedimento di riesame inoltre può essere rivolto alla rimozione di un vizio di cui il provvedimento di primo grado risulta affetto. È il caso della convalida prevista anche in diritto comune a proposito del contratto annullabile . mentre è esclusa per gli atti nulli, salve eccezioni (art. 1423 c.c. = la convalida degli atti nulli non è possibile se non nei casi previsti dalla legge). Il vizio che dà vita a convalida deve essere rimuovibile, e quindi o attinente alla competenza o alla procedura, quando però ovviamente il contenuto del provvedimento sia conforme alla legge e all’interesse pubblico.

Con la convalida la stessa autorità che ha emanato l’atto provvede alla eliminazione del vizio, e si tratta di incompetenza è l’autorità competente che procede alla convalida. Lo scopo della convalida è quello di sanare i vizi dell’atto precedente. Perciò anche la convalida, come tutti gli atti di riesame, ha effetti retroattivi, alla convalida non si può ricorrere se si è in pendenza di giudizio avverso al provvedimento stesso , se non per il vizio di incompetenza, e non è possibile neppure se l’atto è annullato in sede giurisdizionale, e questo per non gravare troppo sul soggetto nei confronti del quale grava l’atto stesso. Anche se vi sono casi opposti in giurisprudenza. Il problema della convalida, per quanto detto prima, in relazione cioè a quei vizi di carattere formale che non investono il contenuto sostanziale del provvedimento, appare superato.

È chiaro infatti che se quei vizi sono irrilevanti ovviamente la stessa convalida risulterà altrettanto irrilevante. Un tipo di convalida è la ratifica. Quando i poteri di un organo possono essere esercitati anche da un altro organo, l’atto che ne deriva viene adottato con i poteri dell’organo competente. Quest’ultimo però dovrà ratificarlo, cioè farlo proprio. In mancanza l’atto cade nel nulla con effetto retroattivo. La legge sulle autonomie ha eliminato il più importante caso di ratifica, quelle delle giunte comunali e provinciali adottate con i poteri dei rispettivi consigli, da parte dei consigli stessi. Secondo la giurisprudenza il potere sostitutorio della giunta non poteva estrinsecarsi in modo da esaurire tutti gli effetti dell’atto emanato.

Il provvedimento di convalida si riferisce agli atti illegittimi in senso tecnico. Nel caso di mera irregolarità l’atto può essere oggetto di rettifica , cioè una forma di regolarizzazione, a volte si parla di correzione, da parte dell’organo che lo ha emanato. Mediante la convalida l’atto precedente viziato, viene riadattato mediante un procedimento reso immune dai vizi rilevati.

E può anche confondersi con la rinnovazione, che però a differenza della convalida ha effetti ex nunc, e cioè a partire dalla rinnovazione stessa. Occorre perciò interpretare il testo per capire se l’amministrazione ha voluto sanare i vizi ex nunc o ha voluto provvedere ex novo.

 

Differenza tra conferma e atto meramente confermativo

La retroattività va presa in considerazione rispetto a due principi il factum infectum fieri nequit secondo cui gli effetti retroattivi non potendo verificarsi sono sostituiti da un risarcimento mentre nel secondo principio avviene nei casi del legittimo affidamento. Ovviamente questi due principi costituiscono i casi di retroattività obbligatoria , che si concretizza come visto in un obbligo di risarcire.

La conferma è un espediente adottato in conformità ai procedimenti di riesame secondo cui l’organo che effettua il riesame attesta che l’atto oggetto del procedimento sia conforme alla legge quindi non viziato. Mentre l’atto meramente confermativo è quello risultante non da un procedimento di riesame ma da una mera conferma dell’organo adito ad effettuare il riesame, nota importante è che l’atto meramente confermativo risulta da una istanza proposta da terzi interessati e non da un ricorso.

 

Differenza tra revoca, annullamento e sospensione dell’atto amministrativo

Tutti sono procedimenti di revisione,ossia di secondo grado che con una nuova istruttoria incidono sull’efficacia del provvedimento.

La sospensione ha effetto sia sui provvedimenti durevoli che su quelli istantanei

Nel primo caso ferma gli effetti temporaneamente

Nel secondo caso li differisce ad un momento futuro.

Con la Revoca invece l’atto non ha più alcun effetto a tempo indeterminato; infatti con la revoca viene dichiarata la inidoneità a produrre effetti giuridici.