I principi di sussidiarietà e di leale cooperazione non riguardano direttamente i rapporti tra amministrazione pubblica e cittadini, ma le relazioni organizzative tra amministrazioni pubbliche. Il primo è menzionato dall’art. 118 cost. quale criterio di attribuzione delle funzioni amministrative per assicurarne l’esercizio unitario, ai livelli di governo superiori a quello comunale ed è richiamato nell’art. 2 tr. Ue, secondo il quale nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Il secondo è definito dall’art. 10 tr. Ce, secondo il quale gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato stesso ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità: la Corte costituzionale italiana ha affermato un obbligo analogo nei rapporti tra Stato e regioni: quando concorrono competenze dell’uno e delle altre, devono contemperarsi i rispettivi interessi
Altre riflessioni
Nell’ordinamento italiano, pur considerando il principio della separazione dei poteri, l’attività amministrativa può essere influenzata dal potere giudiziario. La pubblica amministrazione, infatti, pur essendo separata dal potere giudiziario – così come da quello parlamentare, governativo e privato – ne è in qualche modo condizionata: ad esempio, i suoi provvedimenti sono sottoposti, su iniziativa dei soggetti che se ne ritengono lesi, all’esame del giudice amministrativo, che può annullarli.
La pubblica amministrazione risulta anche in qualche modo condizionata da fenomeni quali il potere politico o le amministrazioni transnazionali. Interi settori della pubblica amministrazione seguono gli indirizzi delle amministrazioni internazionali, multinazionali o transnazionali, come nel caso dell’agricoltura, ovvero agiscono secondo criteri fissati da queste ultime, come nel caso delle poste; inoltre, di regola, a capo delle pubbliche amministrazioni si trovano funzionari tratti dal corpo politico.