– il Parlamento esercita funzioni ex 294 TFUE.
– il Consiglio dei Ministri  formato da un Ministro di ogni stato membro. Esercita funzioni normative, può esercitare competenze di esecuzione che altrimenti conferisce alla Commissione.
– Commissione: elabora misure per l’attuazione delle politiche UE, le sottopone con il potere d’iniziativa legislativa, alla approvazione del Parlamento. e del Consiglio e poi dĂ loro esecuzione a livello di normazione primaria delegata (regolamenti UE delegati) o di normazione secondaria (regolamenti UE e decisioni UE) e non a livello propriamente amministrativo. Sono molto importanti i casi di esecuzione diretta del diritto dell’ Unione Europea, soprattutto circoscritti al settore della tutela della concorrenza. E’ però da rilevare che la dimensione degli apparati burocratici della Commissione è ancora modesta rispetto a quella delle organizzazioni internazionali : tuttavia è in progressiva espansione, per 2 fenomeni strettamente connessi: primariamente stanno aumentando le competenze dell’UE che investono materie come ad esempio l’ambiente, ricerca, sviluppo tecnologico; secondariamente perchè la Commissione al di fuori dei limitati casi di esecuzione diretta del diritto dell’ Unione Europea, può svolgere attivitĂ amministrativa in senso proprio congiuntamente alle P.A. degli stati membri (cosiddetta ”coamministrazione). L’organizzazione interna della Commissione è strutturata in Direzioni generali con a capo un Direttore generale. Ogni Direzione generale ha come referente politico uno o piĂą membri del Collegio dei commissari, da cui gerarchicamente dipende. A loro volta le Direzioni generali si articolano in Direttorati, con a capo un Direttore, e Divisioni, al cui vertice c’è un capo divisione. I processi decisionali della Commissione che attengono sia alla adozione della normativa secondaria sia l’adozione di misure amministrative in senso proprio sono sempre piĂą spesso influenzati dai Comitati (composti da rappresentanti degli stati). Essi sono organismi sui generis, sorti su iniziativa del Consiglio, che nel delegare alla Commissione l’adozione di certi atti di sua competenza ha previsto la costituzione di certi comitati presieduti da un funzionario della Comm. Che svolgano funzione consultiva e di controllo della Comm. Stessa nell’adozione degli atti delegati.
– Oltre alla la Commissione, l’ordinamento europeo comprende altre organizzazioni amministrative il cui numero è man mano aumentato: le cosiddette “Agenzie europee”. Esse sono figure soggettive di diritto pubblico con propria personalitĂ giuridica, istituite con atti normativi per svolgere compiti specifici, prevalentemente tecnici o scientifici. La struttura è quella di un ente pubblico: abbiamo un CDA che indirizza l’ente, un diritto esecutivo e uno o piĂą comitati tecnici/scientifici (con funzioni consultive). Godono di forte autonomia, in quanto le Istituzioni europee non le sottopongono a direzione o vigilanza. Attualmente ne abbiamo 15 (ad esempio una è l’Agenzia europea per l’ambiente). Operativamente parlando il sistema delle agenzie europee realizza una forma originale di integrazione amministrativa europea: per ogni settore di competenza delle agenzie, quasi sempre le fonti istitutive prevedono la realizzazione di una rete europea con corrispondenti autoritĂ amministrative nazionali, chiamate ad operare in maniera integrata tra loro e con l’agenzia UE di riferimento.
La BCE: essa ha personalità giuridica ed è indipendente nell’esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle finanze. Emette l’euro. Insieme con le altre banche centrali costituisce l’SEB che come compito ha mantenere la stabilità dei prezzi.
Corte di Lussemburgo: interpreta e assicura l’applicazione del dir comunitario uniformemente in ogni stato membro. In questo senso ha una competenza giurisdizionale molto ampia perchè è competente sui giudizi instaurati dalla Commissione vs uno stato membro, per le ipotesi di mancato rispetto degli obblighi nascenti dal TCE, nonché si può pregiudizialmente pronunciare sull’interpretazione dei Trattati e sulla validità degli atti fatti da istituzioni, organi e organismi dell’UE, oppure fa da giudice di 2° rispetto le sentenze del Tribunale di primo grado (esso è competente a conoscere in primo grado i ricorsi verso atti delle istituzioni UE e in una serie di ipotesi specificatamente indicate nel Trattato, oppure come giudice di 2° riferendosi alle pronunce emesse dai tribunali specializzati, istituiti appositamente per trattare certe materie).
Corte dei Conti UE: controlla i conti dell’UE. “Cooperazione rafforzata”: gli stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva dell’UE, trasmettendo una richiesta alla Commissione e precisando il campo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti con la stessa. L’autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa dal Consiglio su proposta della commissione.