E’ opportuno prendere in esame singoli mezzi di prova, che comunque operano secondo il regime istruttorio che caratterizza i vari tipi di giudizio. L’ordine illustra prima l’analisi degli strumenti probatori tipici del giudizio di legittimità, per passare poi a quelli ammessi nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva.

 

I singoli mezzi istruttori

I mezzi istruttori ammessi nel caso di giurisdizione di legittimità sono rappresentati da tre tipologie:

  • richiesta di chiarimenti. Analoga alla richiesta di informazioni alla Pubblica amministrazione prevista nell’articolo 213 c.p.c. ; a differenza di quest’ultima, però, può essere indirizzata anche nei confronti di un’Amministrazione che sia parte del giudizio.
  • richiesta di documenti. Può avere ad oggetto qualsiasi documento dell’amministrazione o di terzi, la cui esibizione sia ritenuta utile per la decisione. Concorre con gli strumenti previsti a tutela del diritto di accesso del cittadino.
  • verificazioni. Possono avere contenuti molto ampi e in particolare, secondo la giurisprudenza, possono riguardare l’accertamento di fatti o do situazioni complesse ; anche in questo caso, però, la giurisprudenza sostiene che non sarebbero assimilabili alle perizie e alle consulenze tecniche per il fatto che le verificazioni non potrebbero riguardare elementi di valutazione o di apprezzamento dei fatti ; altrimenti, attraverso le verificazioni, il giudice potrebbe sindacare nel loro contenuto le valutazioni tecniche riservate dalla legge all’Amministrazione. Una valutazione che risponde all’esigenza di conservare nelle mani della sola Amministrazione, salvaguardandola, la c.d. discrezionalità tecnica.

 

  • Consulenza tecnica d’ufficio. Ai sensi dell’articolo 44 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato il giudice amministrativo può sempre richiedere la consulenza tecnica d’ufficio che consiste nell’utilizzo di un esperto che coadiuva il compito del giudice.
  • La testimonianza. È un mezzo di prova ammesso nella giurisdizione esclusiva.

 

Nella giurisdizione anche in merito è possibile utilizzare tutti i mezzi di prova del Codice di Procedura Civile per cui anche la confessione e il giuramento.

  1. mezzi istruttori ammessi nel caso di giurisdizione di merito godono invece di maggiore ampiezza, essi si ricavano dal disposto dell’articolo 44, 2° comma. t.u. Cons. Stato che prevede che in questi casi “il Consiglio di Stato può ordinare qualunque mezzo istruttorio nei modi determinati dal regolamento di procedura”.

L’articolo 27 del Regolamento precisa ulteriormente che “il giudice amministrativo può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile e con le relative sanzioni”.

Sono preclusi l’interrogatorio formale e il giuramento perché preordinati a una prova legale, e come si è già visto la prova legale viene esclusa, perché incompatibile con il principio del libero convincimento del giudice.

Nonostante la maggiore ampiezza prevista per i mezzi istruttori in casi di legittimità di merito emerge limpidamente la generale limitatezza dei mezzi istruttori previsti per il giudizio amministrativo, il che suscita non poche perplessità se si relazione alla delicatezza e alla rilevanza degli interessi legittimi e dei diritti tutelati nel caso di giurisdizione esclusiva.

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