Appello al Consiglio di Stato

Proponibile entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, rappresenta un rimedio garantito dal doppio grado di giurisdizione a critica libera, in quanto è possibile contestare vizi, errori, o ingiustizie della sentenza di primo grado. Ha carattere rinnovatorio e sostitutorio, avendo il Consiglio di Stato il potere di decidere direttamente sulla lite con gli stessi poteri di cognizione e di decisione del primo giudice. L’oggetto dell’appello sono i capi della sentenza.

Caratterizza l’appello l’effetto devolutivo,, ossia la capacità per il Consiglio di Stato di riesaminare le questioni già sollevate nel processo “di primo grado, quali .deduzioni, domande e difese. Sono legittimati alla proposizione dell’appello le parti necessaire e gli interventori ad opponendum. Inoltre coloro ai quali è stato notificato l’appello principale possono a loro volta propone appello incidentale, riproponendo tutte le eccezioni di rito o di merito disattese dalla sentenza di primo grado. Non sono ammessi nuovi motivi, ma sono consentiti motivi aggiunti, ossia quelle motivazioni che non era possibile conoscere in pendenza del giudizio-di primo grado.

L’art. 345. comma 3. vieta inoltre di proporre in secondo grado nuovi mezzi di prova, divieto derogato solo per le prove. dirette alla dimostrazione di nuovi fatti allegati per la prima volta in appello e per quelle che la parte dimostri di non aver potuto produrre in primo grado per causa ad esse non imputabile (forza maggiore, scoperta tardiva, fallo dell’avversario). Sono impugnabili:

  1. le sentenze di primo grado che definiscono il giudizio, sia in rito che in merito, nonché quelle parziali o interlocutorie;
  2. le ordinanze cautelali, dato il loro carattere decisorio.

Le regole di procedura del giudizio di appello sono le stesse di quelle del giudizio di primo grado: notifica, deposito, costituzione in giudizio, presentazione di documenti e memorie, fase cautelare, istruttoria, contraddittorio, appello incidentale, estinzione. Il giudizio può concludersi mediante decisione nel merito oppure mediante rinvio al giudice di primo grado. Nel caso di errores in judicando del primo giudizio, il Consiglio di Stato decide la controversia nel merito e la sua decisione sostituisce la sentenza del T.A.R. Nel caso invece di appello per errores in procedendo del primo giudice (difetto del contraddittorio, vizio di forma della sentenza ecc.), la sentenza del T.A.R. viene annullala e la controversia rinviala al primo giudice davanti al quale il giudizio sarà riassunto.

Detto rinvio ha luogo anche nel caso di accoglimento del ricorso avverso sentenza con la quale il T.A.R. abbia erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione o di competenza. La sentenza è infine annullata senza rinvio, nei casi in cui venga accertato che il giudizio di primo grado non avrebbe potuto svolgersi.

 

La revocazione

È un mezzo impugnatorio contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali. Si traila di una impugnativa a critica limitata. Va proposta allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza che si intende rimuovere entro 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure entro un anno dal deposito. La revocazione può essere esercitata nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. secondo il quale sono impugnabili le sentenze nei seguenti casi:

  • se sono l’effetto del dolo di una delle parti a danno dell’altra;
  • se il giudice ha giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
  • se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
  • se la sentenza è l’effetto di un errore di fallo risultante dagli atti o documenti di causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’imo quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
  • se la sentenza è contraria ad altra precedente, avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
  • se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Per la dottrina i casi di cui ai n. 4 e 5 danno luogo alla ed. revocazione ordinaria, caratterizzata dal fallo che il vizio è rilevabile direttamente dalla sentenza e che il mezzo di impugnazione è esperibile avverso sentenze non ancora passate in giudicato. Mentre i casi previsti dai n. 1, 2, 3, 6 dell’art 395 danno luogo alla revocazione straordinaria. caratterizzata dal fatto che il vizio revocatorio è rilevabile direttamente dalla sentenza.

 

Opposizione di terzo

Disciplinata dall’art 404 del c.p.c, è un mezzo impugnatorio esperibile contro le sentenze passate in giudicato. L’istituto garantisce la tutela dei diritti del terzo rimasto estraneo al processo amministrativo e pregiudicato dalle decisioni dello stesso. L’azione è proponibile davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, sia dal controinteressato pretermesso, sia dal soggetto al quale non sia opponibile il giudicato e che sia titolare di una posizione giuridica autonoma.

Circa i termini, il codice non prevede alcun termine per la proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria, quella revocatoria ex secondo comma dell’art. 404 non esiste nel processo amministrativo. La giurisprudenza prevalente ritiene che l’azione non possa essere proposta oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza legale o piena della decisione da parte dell’opponente.

 

Il ricorso per cassazione e la questione di giurisdizione

Ai sensi dell’ art. 41, 1° comma, cod. proc. civ., il regolamento di giurisdizione è un mezzo rivolto ad ottenere la risoluzione preventiva di una questione di giurisdizione. Esso è preventivo in quanto esperibile solo finché non sia stata emessa la decisione di primo grado, in tal caso la questione è rimessa al giudizio di appello. Il regolamento può essere sollevato da ciascun soggetto parte del giudizio e deve essere depositato presso la cancelleria del giudice adito che dovrà verificare circa l’inammissibilità o l’infondatezza delle osservazioni. Ove detta deliberazione confermasse il possibile difetto di giurisdizione, il giudizio è sospeso e la decisione del regolamento passa alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione può essere interpellata anche quale giudice della giurisdizione nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato, anche se nel corso del giudizio non è mai stata sollevata tale questione. 11 giudizio sulla giurisdizione presenta delle particolarità rispetto al giudizio di merito. Con esso non si contesta la fondatezza delle domande. Ciò che in contestazione può essere sia se la situazione soggettiva, la cui lesione è lamentata, è ascrivibile al genus dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi, relativamente al tipo di potere esercitato dall’amministrazione, sia se la domanda avanzata rientri nella competenza del giudice adito o rientri nella competenza di alto ordine giurisdizionale.