Mentre l’ individuo umano (persona fisica) può perseguire qualunque fine che sia compatibile con le sue capacità e con la legge (questa gli vieta solo di coltivare alcuni fini), la persona giuridica persegue fini ben determinati, stabiliti dallo statuto o dall’ atto di organizzazione (che, per l’ ente pubblico, coincide di regola con la legge); ed è naturale che sia così, dal momento che coloro che si associano per costituire la persona giuridica lo fanno per realizzare specifiche finalità che non riuscirebbero a realizzare come singoli. Questo discorso vale sia per la società per azioni, sia per la massima tra le associazioni, cioè lo Stato: quasi tutte le costituzioni contengono, infatti, la previsione dei fini da raggiungere, il conferimento dei relativi poteri, nonché la limitazione degli stessi.

Uno schema del genere lo ritroviamo anche nelle leggi sulla pubblica amministrazione: queste, infatti, stabiliscono fini da raggiungere (o interessi pubblici da tutelare) e, al contempo, conferiscono i poteri necessari; tali poteri sono attribuiti agli enti (e parliamo allora di attribuzione) e sono, poi, distribuiti tra i loro organi (e parliamo allora di competenza); è bene precisare, però, che le attribuzioni (che costituiscono un insieme di poteri amministrativi) non esauriscono ciò che l’ ente può fare, ma delimitano soltanto i poteri amministrativi dello stesso ente; accanto a questi ci sono, infatti, i poteri di diritto privato (ad es., il potere di autonomia privata, ex art. 1322, cpv. c.c.) che all’ ente pubblico spettano perché, prima di essere una persona giuridica pubblica, esso è una persona giuridica.

Le attribuzioni sono ripartite tra gli enti sulla base di diversi criteri:

• il criterio della materia, sicché, ad es., l’ INPS si occupa di pensioni e l’ ASL di prestazioni sanitarie;

• il criterio dei destinatari, per cui l’ INPS si occupa delle pensioni dei lavoratori del settore privato e l’ INPDAP di quelle dei lavoratori del settore pubblico;

• il criterio territoriale, in base al quale gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) si distinguono perché ciascuno di essi opera nel territorio di una provincia diversa;

• il criterio della dimensione, onde la tutela ambientale compete allo Stato o alle regioni, a seconda che il problema riguardi tutto il territorio nazionale (si pensi, ad es., alle conseguenze di Cernobyl) o solo una parte di esso.

Se, infine, consideriamo insieme fini e attribuzioni ne consegue un’ ulteriore distinzione: gli enti politici o territoriali (Stato, regioni, province e comuni) perseguono una pluralità di fini; gli altri, invece, sono monofunzionali [istituiti, cioè, per la soddisfazione di un unico interesse pubblico (sanitario, previdenziale, sportivo, etc.) e per il perseguimento di un unico fine pubblico].

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