I beni sarebbero le “res”, in ordine a cui un soggetto può avere un interesse sostanziale e sul quale è possibile la costruzione di un rapporto giuridico i beni si possono distinguere o in relazione ai soggetti che hanno sugli stessi uno dei dir che la scienza giuridica ha definito come “reali”, ovvero sulla base della disciplina giuridica che li concerne. Riguardo ai soggetti, questi possono esser tutti i tipi di soggetti e di figure soggettive che esistono: individui, societĂ , collettivitĂ , enti, figure pubbliche e private. Riguardo invece alla disciplina giuridica, questa può essere di tipo civilistico ovvero pubblicistico ovvero mista tra i 2 tipi. Fra la classificazione dei soggetti titolari e quella della disciplina giuridica non c’è coincidenza, la quale si avrebbe invece se la disciplina pubblicistica si applicasse a ogni bene appartenente a soggetti pubblici. Così non è xkè i soggetti pubblici hanno anche la proprietĂ di beni disciplinati dal dir civile e vs ciò molti beni appartenenti a privati sono oggetto di discipline pubblicistiche di vario spessore (es. beni culturali). I c.d. “beni pubblici” possono esser di proprietĂ di ogni soggetto pubblico. se l’ordinamento  giuridico non da loro alcuna qualificazione specifica, la loro disciplina è comune ai beni di proprietĂ dei privati. Ora però il valore descrittivo del concetto di “bene pubblico” si restringe se lo si riferisce nn a tutti i beni oggetto di un dir di proprietĂ da parte di un soggetto pubblico, ma a quelli che sommano il carattere pubblico del soggetto titolare cn la specialitĂ rispetto al dir comune della disciplina che li riguarsa. Il grado di vincolo sul bene è differenziato: a seconda del tipo di bene, ovvero dell’interesse tutelato. La disciplina varia a seconda del carattere del vincolo-privilegio che concerne singoli tipi di beni. Vincoli-privilegi vanno di solito di pari passi. Il regime di specialitĂ dei beni pubblici trova la fonte principale nel c.c., dove è accolta una classificazione in base all’intensitĂ dei vincoli gravanti su di essi. I
Beni pubblici demaniali (inalienabili, impignorabili, non usucapibili).l maggior grado di vincolo è per i “beni demaniali”(elenco 822 e 824 cc). Il soggetto pubblico proprietario di essi è sempre un ente territoriale, anche perché la loro demanialità consiste nella sua destinazione all’utile comune della collettività intera. Questa destinazione all’utile della comunità si attua: consentendone l’uso generalmente ai privati ovvero dando in concessione (es. demanio marittimo) ovvero mediante l’uso esclusivo da parte dell’amministrazione (es. demanio militare). Questi beni sono indisponibili; l’ente territoriale proprietario esercita sul bene una potestà pubblicistica che si esercita con l’adozione di atti amministrativi . il provv. con cui il soggetto pubblico trasferisce al privato l’uso del bene pubblico ha natura mista: concessoria (xkè questo è il senso del provv) e contrattuale (in esso si indica la disciplina concreta del rapporto: a volte può esser disposto un canone). Per la tutela l’autorità amministrativa  può far suoi i mezzi tipici del c.c., ma anche procedere in via amministrativa  ex 823 c.c. I beni demaniali possono esser “sdemanializzati” solo eliminando la fonte che determina il vincolo.
Beni pubblici patrimoniali. Essi possono esser disponibili (sono anch’essi soggetti al regime dei beni demaniali e indisponibili, questi ultimi sono caratterizzati dalla connessione fra l’uso che materialmente ne fa l’amministrazione e il regime a cui vengono sottoposti per questo motivo. Sono beni normalmente destinati a un pubblico servizio, che per questo nn possono esser sottratti alla loro destinazione, se non ex legge che li riguarda. Essi sono caratterizzati solo dal profilo soggettivo dall’appartenenza allo stato e agli altri enti pubblici. Non hanno una destinazione giuridica vincolata al pubblico servizio. Di solito fan parte di questa categoria quei beni non più demaniali o per cui sia cessata la destinazione a pubblico servizio.)
Beni privati di interesse pubblico. questi beni comportano si utilità per il soggetto proprietario, ma anche utilità a un interesse pubblico concomitante. Il grado di penetrazione dell’interesse pubblico su quello privato variano. La disciplina di questi beni si concretizza nell’imposizione di una serie di limiti inerenti la loro utilizzazione. In una prima serie di casi il regime vincolato riguarda facoltà di godimento e di disposizione dei beni, per cui modifiche/alienazioni devono esser autorizzate dall’amministrazione che vigila sul loro utilizzo. Disciplina posta ai beni strumentali all’interesse pubblico (es. strade vicinali), nonché beni relativamente a cui l’interesse si concretizza direttamente nella loro conservazione/tutela (in questo caso il regime vincolato è imposto cn un provv. che ha per oggetto il riconoscimento del loro particolare valore. Es beni privati a cui sia data “dichiarazione dell’interesse culturale” che possono esser acquistati a titolo di prelazione dallo stato). In altri casi invece abbiamo obblighi inerenti lo sfruttamento di questo tipo di beni(es. le cave: qui il proprietario ha un obbligo di facere, altrimenti gli può anche esser espropriato).
E’ stata recentemente avvertita l’idea di “valorizzare” i beni pubblici al fine di garantire introiti allo stato, e d’altra parte per imporre una gestione economicamente più efficiente dei beni che rimangono in mano pubblica. Es. l.112/2000 che prevede una serie di trasferimenti di beni pubblici alla “Patrimonio dello stato spa”, ente pubblico societario che ha come  oggetto sociale la loro valorizzazione, gestione, alienazione(deroga a c.c.). Quindi la previsione del c.c. sull’inalienabilità e non commerciabilità ha perso molto valore. (tranne certi immobili: porti aeroporti, molti beni culturali. Il federalismo fiscale ha previsto il trasferimento di gran parte dei beni pubblici statali a regioni, provincie, comuni che possono a loro volta “valorizzarli” anche vendendoli). Da tutto ciò si sta appurando in dottrina (M.Renna) che questi beni non appartengono più a un soggetto pubblico (ex c.c.), bensì si crea su di essi un vincolo reale di destinazione gravante sugli stessi beni: in pratica si creerebbe una “Nozione oggettiva di bene pubblico”, sottoposto a una particolare disciplina in ragione dell’interesse che deve soddisfare e non perché il proprietario è un ente pubblico. Non è però una tendenza assolutizzata, xkè la natura pubblica del soggetto viene in rilievo sempre, anche se come strumento idoneo a garantire corrispondenza tra sfruttamento di quel bene e interesse pubblico cui è destinato. Nei beni il soggetto pubblico mantiene rilevanza per la naturale idoneità a soddisfare interessi della collettività . I commons infine: essi sarebbero beni la cui titolarità si imputa a collettività indeterminata (es. atmosfera). Non si è chiarito il carattere giuridico di questa definizione: c’è differenza con le res comunes omnium?