Gli organi ausiliari

La caratteristica dell’indipendenza dall’autoritĂ  di governo è propria anche degli organi ausiliari (art. 99-100 Cost.), organizzazioni di particolare rilievo nell’ordinamento costituzionale. Due di esse sono le piĂą antiche, nate col formarsi dell’organizzazione statale: il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Si tratta di organizzazioni non munite di compiti di amministrazione attiva, quanto titolari di funzioni consultive e di controllo.

La normativa costituzionale ne assicura “l’indipendenza di fronte al governo” (art. 100 Cost.) e colloca in analoga posizione istituzionale il CNEL (art. 99 Cost.), composto, nei modi stabiliti dalla legge, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive in misura proporzionale alla loro importanza numerica e qualitativa.

E’ un organo di consulenza delle camere e del governo con riferimento alle materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Consiglio di Stato e Corte dei Conti sono adibiti a compiti comuni a tutta l’organizzazione statale. Titolari dei relativi organi sono magistrati inamovibili, non subordinati ad alcun ordine gerarchico, non trasferibili, e nel loro ambito sono presenti sia organi giurisdizionali sia organi amministrativi, entrambi formati da magistrati che conservano il loro stato giuridico anche nella titolaritĂ  di organi amministrativi.

Sia il Consiglio di Stato che la Corte dei conti sono incardinati nella Presidenza del consiglio dei ministri, ma esercitano autonomamente la gestione interna degli uffici.

Entrambi questi organismi sono deputati all’esercizio di funzioni amministrative (funzioni di controllo per la Corte dei conti e funzioni consultive per il Consiglio di Staro) e giurisdizionali.

Organi di raccordo

Sono organi che stabiliscono e regolano rapporti tra vari soggetti. Le amministrazioni dello Stato sono separate le lune dalle altre dal punto di vista soggettivo; costituiscono, perciò, non già una sola pubblica amministrazione ma una pluralità di pubbliche amministrazioni, tuttavia non dotate di personalità giuridica (salvo eccezioni). La pluralità delle organizzazioni dello Stato convive con la presenza di alcuni organi a struttura policentrica, che esplicano la loro attività nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni stesse. Tra questi organi sono di particolare rilievo: gli uffici centrali del bilancio, l’avvocatura dello Stato e il servizio di tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

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