E’ difficile dettare una definizione precisa di administrative tribunals. Si tratta comunque di autorità amministrative che operano principalmente in materia di welfare, in cui assumono rilievo primario le funzioni di tipo giudiziale.
Sono chiamati a risolvere controversie fra pubbliche amministrazioni, come nel settore della sicurezza sociale, ma anche dispute fra privati, ad esempio in materia di locazioni.
La dottrina ha qualificato gli administrative tribunals con funzioni giudiziali come organi di carattere giurisdizionale che restano però al di fuori dell’ordinario sistema giudiziario, stante la loro natura speciale e la loro indole pragmatica.
Non mancano però tribunals con poteri più somiglianti alle ordinarie potestà amministrative, come nei casi in cui la loro attività si concentra nel rilascio di autorizzazioni o licenze.
Nelle finalità generali emergono somiglianze con le agencies statunitensi. Entrambe le strutture sono chiamate ad offrire adeguata protezione agli interessi degli amministrati che esprimono le nuove domande sociali poste alla base di una legislazione di intervento pubblico. Ad ogni modo vi è una fondamentale differenza: i tribunlas perseguono prevalentemente la via giudiziale, mentre le agencies sono più vicine ad un’attività di rule-making.
Importantissimo è il Tribunals, Courts and Enforcement Act del 2007, che ha istituito due tribunals di competenza generale. L’intento di questa innovazione è che le competenze dei numerosi tribunals esistenti siano trasferite ai due nuovi tribunals, al fine di realizzare e rendere coerente un vero e proprio sistema al posto di una costellazione frammentata.
I tribunals sono composti da giudici e da membri esterni all’apparato giudiziario, dotati di expertise. Non sono più nominati dai ministri, ma dal Lord Chancelor e dalla Corona.
Il Frist-tier Tribunal decide su ricorsi avverso misure adottate da amministrazioni pubbliche: giudica sulle questioni di fatto e di diritto, mentre le corti giudiziarie di regola esercitano un sindacato di sola legittimità . Le sue decisioni possono essere impugnate dinanzi all’Upper Tribunal con riguardo ad “any point of law”. E’ sempre possibile il judicial review, ma la Suprema Corte lo considera un rimedio del tutto eccezionale.
Dopo questa riforma non vi è più, rispetto al passato, una netta contrapposizioni tra corti e tribunals: questi ultimi si sono allontanati dalla pubblica amministrazione avvicinandosi maggiormente al sistema giudiziario quantomeno per la loro composizione.
Sia chiaro che restano al di fuori del nuovo sistema dei tribunals quelle strutture definite come “policy oriented tribunals” con funzioni normative ed amministrative, nonché le agenzie di regolazione che si sono sviluppate negli anni Sessanta sul modello statunitense.
Gli andamenti dei tribunals confermano la loro importanza primaria nella formazione dell’ administrative law.
Storicamente molte regole derogatorie alla legge ordinaria sono nate dalla loro opera. Ad ogni modo la formazione di regole derogatorie rispetto al diritto comune è vicenda che non riguarda solo i tribunals, ma anche la questione delle immunità della corona, una delle più gravi negazioni del mito del diritto uguale per tutti. Tali immunità sono state pienamente riconosciute fino al Crown Proceedings Act del 1947, ma per diversi anni ancora continuarono a valere regole che assicuravano uno speciale favore alle pubbliche autorità . Oggi tali immunità si sono attenuate.