La sentenza amministrativa, se non impugnata nei termini e nelle forme previste o una volta esaurite le impugnazioni ammesse, passa in giudicato. Ciò significa che nei confronti delle parti (limite soggettivo) e sulla materia controversa (limite oggettivo) ciò che è stabilito dalla sentenza vincola i rapporti tra le parti, sia sul piano sostanziale che in sede giurisdizionale nell’ambito di successivi processi (le parti cioè non possono pretendere una successiva pronuncia giurisdizionale incompatibile con il giudicato). L’esecuzione   della   sentenza   amministrativa   passata   in   giudicato   spetta all’Amministrazione   (ed.   effetto conformativo del giudicato; cfr. dietro).

Tuttavia, quando ciò non avvenga, la legge prevede uno strumento per ottenere l’esecuzione di tali sentenze (e anche di quelle del giudice ordinario): il giudizio di ottemperanza, previsto dall’art. 37 legge TAR, n. 1034/71, così come modificata nel 2000 dalla legge n. 205. Peraltro, proprio in virtĂą della funzione che svolge e per le caratteristiche che lo connotano, secondo alcuni, il giudizio di ottemperanza costituisce giudizio di esecuzione, per altri, invece, giudizio misto di esecuzione e di cognizione.

In materia, la competenza è distribuita tra TAR e Consiglio di Stato.

In particolare, il T.A.R. è competente a conoscere dei ricorsi per l’esecuzione delle proprie sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, nonchĂ© del giudicato formatosi sulle proprie sentenze per decorrenza dei termini per impugnare, ovvero nei casi in cui la propria decisione sia stata confermata in appello dal Consiglio di Stato. Il T.A.R. conosce poi dei ricorsi per l’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario allorchĂ© l’autoritĂ  che deve adempiere abbia sede nell’ambito della circoscrizione del T.A.R. stesso.

La competenza spetta invece al Consiglio di Stato per l’esecuzione delle proprie sentenze che abbiano annullato o riformato la sentenza di primo grado, ovvero l’abbiano confermata, correggendone però la motivazione.

I presupposti del giudizio di ottemperanza sono:

1) sentenza passata in giudicato, anche se la L. 205/2000 adesso prevede l’applicabilitĂ  del rimedio anche per le sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato e delle ordinanze cautelari;

2) inadempimento della pronuncia (inerzia, comportamento elusivo).

Il giudizio di ottemperanza è attivabile per l’esecuzione di ogni tipo di sentenza del giudice amministrativo, costitutive, di accertamento, di condanna e costituisce l’ipotesi piĂą importante di giurisdizione di merito. Il giudice può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio dei poteri amministrativi. Il thema decidendum, oggetto del giudizio di ottemperanza, è costituito dall’inadempienza al contenuto dispositivo di una sentenza da parte dell’amministrazione chiamata ad eseguirla.

Normalmente il giudice amministrativo, anzichĂ© emettere lui stesso il provvedimento, assegna all’amministrazione un breve termine per provvedervi e contestualmente nomina un commissario ad acta il quale, scaduto il termine senza che l’amministrazione abbia provveduto, si surrogherĂ  ad essa ed adotterĂ  il provvedimento. Il commissario va considerato un organo giurisdizionale ed i suoi alti sono impugnabili con reclamo al giudice d’ottemperanza.