L’art. 118 Cost. disciplina l’attribuzione delle funzioni amministrative alle varie organizzazioni di governo dislocate sul territorio della Repubblica, vale a dire l’individuazione di quelle attività di erogazione dei servizi pubblici e delle altre attività di diritto comune proprie dell’amministrazione. Funzione è quell’ attività giuridica svolta da un soggetto nell’interesse altrui e, nella specie, sono funzioni amministrative quelle attività di cura concreta degli interessi pubblici poste in essere nell’esercizio di poteri amministrativi e che si estrinsecano in atti giuridici produttivi di effetti.

La norma in esame enuncia i principi fondamentali in base ai quali le funzioni amministrative  devono essere attribuite ai diversi organi di governo. Si tratta dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che analizzeremo in seguito.

Nella stessa nonna è contenuto il richiamo al principio (espresso in numerose disposizioni di’legge ordinaria) della titolarità necessaria delle funzioni proprie di ciascun ente del governo territoriale. Vale a dire che laddove la legislazione – statale o regionale – attribuisca funzioni amministrative agli enti locali, oltre al rispetto dei suddetti principi   (sussidiarietà,   differenziazione,   adeguatezza),   deve,   altresì,   determinare   l’ambito   funzionale   delle attribuzioni, tenendo conto di quelle funzioni loro spettanti che non possono essere in alcun modo intaccate. E’ questo il senso dell’art. 118, 2° comma Cosi., che pone accanto alle funzioni proprie degli enti locali le funzioni conferite dalla legge (statale, per le materie di competenza esclusiva dello Stato [117, 2° comma.]; regionale, se si tratta di materie affidate alla potestà legislativa concorrente [117, 3° comma] o a quelle residuali di potestà legislativa esclusiva [117, 4° comma]).

In sintesi: indicano, dal punto di vista funzionale, l’ambito operativo di ciascun ente territoriale, che deve essere rispettato dal legislatore, indipendentemente se si tratti o meno di funzioni fondamentali. Diverso è il concetto di funzioni fondamentali di cui all’art. 117, 2° comma, lett. p), che sono quelle funzioni che vanno determinate con legge dello Stato secondo le valutazioni discrezionali del legislatore quale attribuzione necessaria di ciascuna categoria di enti.

IN SINTESI: sono idonee ad incidere sull’assetto delle fonti in materia di amministrazione locale tutelando l’autonomia di detti enti rispetto alla normazione regionale che incontra un limite nella nozione di funzione fondamentale; sono inoltre poste a garanzia delle collettività locali poiché si ritiene che le funzioni fondamentali siano ad esercizio necessario.

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