Le ipotesi in cui soggetti privati vengono chiamati a svolgere compiti di interesse generale hanno conosciuto, negli ultimi anni, un notevole sviluppo, per diverse cause. In primo luogo, le riforme amministrative hanno condotto alla privatizzazione di molti enti pubblici, cui rimangono affidate funzioni svolte nella precedente veste (si pensi alle casse previdenziali dei liberi professionisti). Contemporaneamente, alcuni compiti propri dell’amministrazione sono stati affidati a terzi: in particolare, a soggetti di diritto privato, appositamente costituiti per legge ovvero operanti sul mercato. In secondo luogo, il disegno costituzionale di un sistema sociale misto, dove le prestazioni sono erogate da amministrazioni e soggetti privati, ha trovato sempre più riconoscimento nella legislazione: si pensi ai ” servizi nazionali ” e ai ” sistemi integrati ” nei settori della sanità, dell’istruzione, della previdenza e dell’assistenza sociale, ai quali partecipano a pari titolo erogatori pubblici e privati.
Questa prospettiva è ulteriormente rafforzata da una recente riforma costituzionale che invita i pubblici poteri a favorire ” l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale ” (art. 118, c. 4, cost.). In terzo luogo, i principi comunitari di libera circolazione e di concorrenza hanno ridotto anche nel campo economico la possibilità per lo Stato di riservarsi l’assolvimento di missioni di interesse generale. Imprese pubbliche e private, pertanto, sono libere di concorrere nella fornitura di prestazioni essenziali per la collettività.
E’ opportuno sottolineare come il carattere funzionale dei compiti di interesse generale svolti dai privati imponga, secondo un’opinione diffusa, l’applicazione dei medesimi principi e regole del diritto amministrativo elaborati con riferimento alle organizzazioni pubbliche. Soltanto in questo modo sarebbe possibile assicurare il corretto svolgimento della ” missione ” e tutelarne i beneficiari. Così, a volte, è lo stesso legislatore a prevedere espressamente l’estensione di singole discipline pubbliche a soggetti privati: ad esempio, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita nei confronti non soltanto delle pubbliche amministrazioni ma anche dei gestori privati di servizi pubblici (art. 23, legge n. 241/1990). I terzi (gli utenti del servizio) possono così ricorrere ai medesimi strumenti di garanzia di cui dispongono nei confronti dell’amministrazione.