La categoria degli enti pubblici economici trova fondamento nell’art. 2093 ce, che stabilisce l’applicabilità delle disposizioni del libro V (del lavoro), quindi della disciplina dell’impresa privata, agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali, nonché nell’art. 409 c.p.c, che stabilisce l’applicabilità della disciplina sulle controversie individuali di lavoro ai rapporti dei dipendenti di enti pubblici che svolgono attività economica.
L’attività imprenditoriale svolta attraverso gli enti economici si è realizzata con la “privatizzazione”. Tale processo si articola in una fase di trasformazione degli enti pubblici economici in s.p.a., affidatati alla determinazione del CIPE, salve le ipotesi di trasformazione previste dalla legge. Successivamente si procede al trasferimento delle azioni (cd. dismissioni), le cui modalità sono attualmente stabilite dalla L. 474/1994.
Gli enti pubblici economici, per la maggior parte trasformati in s.p.a., continuano, nonostante la loro forma societaria, ad essere connotati in senso pubblicistico, stante la loro sottoposizione ai controlli pubblici sulla gestione finanziaria, la particolare disciplina con riferimento alla determinazione del capitale sociale, all’esercizio dei diritti dell’azionista, al regime dei patti sociali, tutti istituti particolari che conferiscono a dette società la natura di società sottoposte ad un “diritto speciale”.