Fonti della disciplina

Il nuovo regime giuridico riguarda i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, salvo quelli di alcune categorie (es. personale militare, forze di polizia):

  • di base si applicano le norme del codice civile (artt. 2094 ss.) e le altre leggi relative al rapporto di lavoro nell’impresa. Sono tuttavia fatte escluse le diverse disposizioni direttamente dettate dal Testo unico (es. assunzione da parte della pubblica amministrazione, incompatibilitĂ  tra rapporti diversi);
  • per il resto, la disciplina è posta da contratti collettivi stipulati secondo una specifica normativa, la quale prevede che la contrattazione si svolga tra le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori sufficientemente rappresentative e l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazione (ARAN). L’ARAN, dopo aver condotto le trattative in conformitĂ  agli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio e, per le altre amministrazioni, da appositi comitati di settore, sottoscrive il contratto collettivo, previo parere favorevole del Presidente del Consiglio o dei comitati di settore e previa certificazione della Corte dei conti che gli oneri economici che ne derivano siano compatibili con le previsioni del bilancio.

I contratti collettivi, in quanto tali, dovrebbero avere efficacia soltanto nei confronti delle parti che li hanno stipulati, pertanto, per quanto riguarda i lavoratori, soltanto nei confronti di coloro che siano iscritti alle organizzazioni sindacali che partecipano alla contrattazione. I contratti collettivi in questione, al contrario, si applicano a tutti i dipendenti, anche se non rappresentati dai sindacati. Tali contratti collettivi, non essendo quelli previsti dall’art. 39, non hanno un ambito di competenza ad essi riservato, e di conseguenza soccombono di fronte ad eventuali norme di legge incompatibili e successive a quelle della TULPA. Il legislatore, tuttavia, volendo dare ai contratti collettivi una maggiore resistenza alle leggi, ha preso in considerazione due ipotesi:

  • qualora siano dettate disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilitĂ  sia limitata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni , i successivi contratti od accordi collettivi possono derogare a tali discipline;
  • qualora siano emanate disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscano incrementi retributivi non previsti da contratti , tali aumenti cessano di avere efficacia a partire dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.

 Fonte del rapporto individuale

La privatizzazione, comunque, riguarda anche la disciplina del rapporto di lavoro individuale. Dato che tale rapporto si costituisce mediante un contratto individuale, l’assunzione di un dipendente non può essere configurata come effetto di un atto amministrativo unilaterale, ma delle stipula di un contratto.

Lo svolgimento di un rapporto di lavoro di questo tipo, inoltre, implica che le specifiche modalità di adempimento delle prestazioni cui il lavoratore è tenuto siano specificate dallo stesso datore di lavoro, mediante atti che, non potendo essere qualificati come atti amministrativi, configurano atti di diritto privato. Si dispone, infatti, che le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro

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