Finalizzazione delle scelte alla realizzazione dei diritti a prestazioni
Nei casi in cui dall’ordinamento (es. normative, decisioni amministrative) risultino dei diritti sociali consistenti in veri e propri diritti a prestazioni da parte di amministrazioni, l’ambito delle possibili scelte discrezionali di queste ultime è limitato a quelle funzionali alla loro realizzazione. In tal caso, non soltanto non sono ammissibili scelte dirette a contraddire tali diritti ma neppure scelte che si pongano un obiettivo diverso, seppur non censurabile, da quello della loro realizzazione.
Questo tipo di limitazione riguarda in particolare la discrezionalità organizzativa, che consiste proprio nella scelta dei mezzi per raggiungere dati obiettivi.
 L’attività amministrativa che eventualmente violi un obbligo di questo tipo può essere considerata lesiva di un diritto non diversamente da quella che violi i divieti di cui sopra.
 Finalizzazione delle scelte all’attuazione dell’interesse pubblico primario
Anche quando non vi siano diritti a prestazioni pubbliche da realizzare, l’ambito delle possibili scelte discrezionali dell’amministrazione risulta comunque delimitato da un vincolo finalistico: l’art. 1 della LPA, infatti, dispone che l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge . Le scelte discrezionali, quindi, devono essere in ogni caso finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico e, in particolare, dell’interesse pubblico primario.
In alcuni casi non risulta cosa facile stabilire quale interesse pubblico debba essere considerato primario. A tal fine, comunque, si potranno trarre indicazioni anche dalle disposizioni relative agli apparati ai cui organi sia stata attribuita la competenza a prendere la decisione: gli apparati, infatti, sono identificati dai compiti che debbono svolgere e tali compiti corrispondono alla cura di determinati interessi, di conseguenza, se una certa decisione è di competenza dell’organo di un certo apparato, facendo riferimento alle attribuzioni generali di quest’ultimo, si può trarre indicazioni circa gli interessi primari che il legislatore presumibilmente ha inteso indicare