Fase decisoria
I compiti del responsabile sono collegati alle diverse fasi in cui si è soliti ripartire il procedimento:
- fase preparatoria;
- fase decisoria;
- fase integrativa dell’efficacia.
Nella fase decisoria, l’amministrazione procedente valuta tutti gli elementi emersi nell’istruttoria per poi prendere le decisioni conclusive. Il provvedimento finale viene adottato dallo stesso responsabile del procedimento solo qualora sia lui stesso il titolare dell’organo competente. Se, al contrario, il responsabile non ha tale competenza, è comunque suo compito trasmettere gli atti all’organo competente.
Fase integrativa dell’efficacia
Alla conclusione del procedimento viene in essere un atto, la cui esistenza, tuttavia, non sempre comporta automaticamente anche la sua efficacia, che può essere subordinata:
- al trascorrere di un certo periodo di tempo (termine) (es. vacatio legis per i regolamenti);
- al verificarsi di un certo evento (condizione).
Tali vicende costituiscono la c.d. fase integrativa dell’efficacia: gli atti che vengono fatti in questo periodo, infatti, sono comunque strumentali rispetto al provvedimento finale.
Alla ricorrente categoria delle condizioni legali di efficacia appartengono:
- la pubblicità, che determina una presunzione di conoscenza dell’atto da parte dei terzi nei cui confronti l’atto stesso è destinato ad avere effetti. Secondo quanto disposto dall’art. 21 bis della LPA, l’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (atto amministrativo autoritativo) è subordinata alla comunicazione a ciascun destinatario, salva la possibilità delle amministrazioni di derogare a questa regola generale dando un’adeguata motivazione.
Quanto detto, tuttavia, vale soltanto per i provvedimenti aventi carattere sanzionatorio. I provvedimenti aventi carattere cautelare e urgente , al contrario, hanno un’efficacia immediata;
- la notificazione, alla quale deve provvedere il responsabile del procedimento;
- il controllo preventivo di legittimità, che subordinata l’efficacia del provvedimento:
- all’esito positivo del controllo stesso;
- al decorso di un certo periodo di tempo dopo l’invio all’organo di controllo senza che quest’ultimo si sia pronunciato.