Le pubbliche amministrazioni, come detto, sono gli apparati che svolgono le attività in cui consiste l’amministrazione pubblica in senso oggettivo, ossia le attività svolte nell’interesse dei cittadini. Tale qualificazione, tuttavia, non sempre risulta essere facile.
Sebbene le amministrazioni pubbliche siano pacificamente gli apparati amministrativi dei pubblici poteri, tale espressione viene talvolta usata anche come sinonimo di enti pubblici, i quali, tenendo conto della funzione svolta, sono denominati anche enti politici. Gli apparati amministrativi dei pubblici poteri, quindi, sono parte di insiemi organizzativi dotati di personalità giuridica e partecipano della natura pubblica di questi ultimi.
Nel nostro ordinamento, tuttavia, enti pubblici non sono soltanto gli enti politici. Al contrario, ve ne sono altri dei quali lo stesso codice civile fa menzione in numerose occasioni (art. 11 c.c.).
Un apparato amministrativo, quindi, può essere parte:
- di un ente privato;
- di un ente pubblico, il quale, a sua volta, può essere:
- un ente politico;
- un ente pubblico di diversa specie.
Classificare un’amministrazione all’interno di questo schema risulta essere piuttosto complesso in determinati casi. Si aggiunga che la LPA contempla l’ipotesi che soggetti privati [possano essere] preposti all’esercizio di attività amministrativa (art. 1) e che, attraverso le privatizzazione, ad alcuni enti pubblici è stata attribuita la personalità giuridica di diritto privato.