Le persone giuridiche, nel codice civile, vengono distinte in due tipi fondamentali: associazioni e fondazioni (queste ultime, nel diritto pubblico, prendono anche il nome di istituzioni); anche se in entrambe concorrono i due elementi (uomini e mezzi), diverso è il rapporto nei due tipi: nelle associazioni, infatti, pur essendo necessario un patrimonio (art. 16 c.c.), gli associati sono in primo piano e compongono l’ organo sociale (l’ assemblea); è importante specificare, inoltre, che si tratta di organismi che operano a vantaggio di coloro che li hanno costituiti (cioè, i soci).

Nelle fondazioni, invece, assumono maggiore importanza i beni destinati al raggiungimento di uno scopo stabilito dal fondatore (art. 25 c.c.); qui i beneficiari, come è facile intuire, sono persone che si trovano all’ esterno dell’ ente (si pensi, ad es., ai poveri, ai quali è destinato il patrimonio dell’ istituzione di beneficenza).

Presentano una struttura a fondazione, nella maggior parte dei casi, le persone giuridiche pubbliche (cd. enti pubblici): si pensi, ad. es., all’ INPS, delle cui prestazioni sono beneficiari i lavoratori subordinati.

Hanno, invece, struttura associativa le federazioni sportive, nonché lo Stato, le regioni, le province e i comuni (cd. enti territoriali); questi ultimi, in particolare, prendono anche il nome di associazioni politiche, perché perseguono una pluralità di obiettivi, hanno carattere territoriale (i loro soci sono, infatti, stanziati in un territorio più o meno vasto) e sono parzialmente sovrapposte [perché i soci dell’ associazione più piccola (il comune) sono anche soci delle altre (provincia, regione e Stato)].

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