Il ricorrente deve sollecitare un’istanza di fissazione dell’udienza, altrimenti l’udienza non può essere fissata e dopo 2 anni il ricorso è perento (= estinto per inattivitĂ  delle parti). L’istanza può essere presentata dalle altre parti. L’impulso delle parti serve anche quando si è tenuta l’udienza ma il processo non si è ancora chiuso (serve una nuova istanza entro 2 anni).

In seguito alla presentazione dell’istanza, viene fissata l’udienza di discussione del ricorso, di cui deve essere data comunicazione alle parti con congruo preavviso (almeno quaranta giorni). Le parti costituite possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza (fino a trenta giorni liberi, nel giudizio avanti il Consiglio di Stato) e memorie fino a dieci giorni prima.

Nell’udienza, che è pubblica, ciascuna delle parti può intervenire, attraverso il proprio avvocato, per illustrare oralmente le proprie ragioni; la trattazione ha luogo anche se non intervengono le parti o i loro avvocati: non esiste infatti l’istituto della contumacia.

Una volta conclusa la discussione, il TAR, se non ritiene di dover adottare pronunce interlocutorie (per esempio, per l’integrazione del contraddittorio) o pronunce istruttorie, provvede a decidere il ricorso pronunciando la sentenza; i giudici si riuniscono in camera di Consiglio per deliberare a maggioranza assoluta.

La decisione del Tar, deve contenere i seguenti elementi:

  1. indicazione delle parti e dei loro avvocati
  2. il tenore della domanda
  3. esposizione dei motivi di fatto e di diritto
  4. dispositivo (parte precettiva della decisione)
  5. ordine affinchè sia eseguita dall’autoritĂ  amministrativa interessata
  6. indicazione della data
  7. sottoscrizione del giudice

In base all’articolo 26, 4° comma legge TAR il giudice amministrativo può decidere il ricorso, con sentenza succintamente motivata, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare o nell’udienza fissata in seguito all’adozione di un mezzo istruttorio, senza che sia stata fissata l’udienza di discussione. Questa possibilitĂ  vale solo quando il ricorso risulti manifestamente fondato o manifestamente infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile.

Infine l’articolo 26, 7° comma legge TAR prevede che, quando si sia verificata

  1. l’estinzione del giudizio
  2. la rinuncia al ricorso
  3. la cessazione della materia del contendere
  4. la perenzione
  5. la sopravvenuta carenza di interesse
  6. la decadenza per mancata riassunzione

(tutte queste comportano l’estinzione del processo)

il Presidente della sezione competente provvede alla relativa declaratoria con decreto, senza fissare nĂ© pubblica udienza nĂ© camera di consiglio. Nei confronti del decreto le parti possono proporre opposizione al collegio; il collegio decide con ordinanza, disponendo, se accoglie l’opposizione, che il ricorso sia nuovamente iscritto nel ruolo dei ricorsi pendenti.

 

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