La qualificazione di un apparato organizzativo come amministrazione pubblica (ente pubblico) comporta che ad esso si applichi il diritto amministrativo. All’organizzazione dei suoi uffici ed ai rapporti di impiego, quindi, si applicano le norme della TULPA e quelle leggi che dettano discipline generali sugli enti pubblici, eventualmente prevedendo altre relazioni organizzative (es. bilancio). Definire come pubblica un’amministrazione, inoltre, equivale a riconoscere che la sua esistenza dipende dalla legge o dagli altri atti pubblici cui la legge attribuisce il relativo potere, elemento questo che implica:

  • che gli apparati politici e amministrativi competenti per il settore di attivitĂ  in cui opera l’amministrazione possono prendere decisioni che incidono sull’esistenza degli apparati in discorso soltanto nei limiti ed alle condizioni in cui la legge abbia loro attribuito il relativo potere organizzativo;
  • che il legislatore può disporre la modificazione o l’estinzione dell’ente pubblico, cosa che è da escludere possa fare nei confronti di un’organizzazione di carattere privatistico.

 Rispondere alla domanda se un ente sia pubblico o privato appare relativamente facile. Come detto, infatti, all’origine di un ente pubblico non può che stare la legge, e proprio una legge (n. 70 del 1975 art. 4) dispone che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge .

Anche nei casi in cui la legge non dichiara espressamente pubblico un ente, tale qualificazione può comunque essere considerata implicita, a patto che si rinvengono elementi che presuppongano la pubblicità dell’ente. Indici della pubblicità, in particolare, sono considerate talune relazioni organizzative (dirette o indirette) con apparati politici, tali per cui si possa dire che vi è una situazione di particolare preminenza di un apparato politico sull’ente (es. nomina dei titolari dell’organo da parte di un pubblico potere). Quando l’insieme degli indici che si rinvengono viene ritenuto sufficientemente caratterizzante, se ne deduce la pubblicità dell’ente

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