Nel sistema giuridico, il potere rappresenta il presupposto degli atti giuridici. Per considerare la discrezionalità un potere, quindi, occorre richiamare una nozione più empirica e sostanziale, quella cui ci si riferisce quando si dice che un soggetto può decidere se fare o non fare una cosa.

Tale decisione può incidere sugli interessi di altri, ma il rilievo che può avere non ha una necessaria relazione con gli effetti autoritativi o non degli atti. La discrezionalità come potere di prendere decisioni, quindi, deve essere considerata non sul piano formale degli effetti giuridici (autoritativi o meno) dei suoi atti, ma sul piano sostanziale della rilevanza per gli interessi di altri che può avere il suo esercizio.

 Restando sul piano sostanziale, si potrebbe dire che la discrezionalità è sempre un potere autoritario, dal momento che consiste in una scelta che si impone ad altri anche contro i loro interessi. Una tale considerazione non risulta sbagliata, ma richiama alla necessità di non confondere questo concetto di autoritarietà in senso sostanziale con il concetto giuridico (es. un privato può rifiutare di concedere in locazione un appartamento che a un terzo servirebbe, ma non espropriare ad un terzo un appartamento di cui avrebbe bisogno).

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