Al di là delle prescrizioni normative, si è individuato un margine di libertà per le p.a. , libertà che è sottoposta a sindacato esterno. Questo ambito di discrezionalità che viene lasciato alle p.a. è definito in gergo, merito amministrativo. Tale termine (che nel gergo giuridico indica il grado di fondatezza di una pretesa, o il contenuto di una pretesa) nella nostra disciplina indica più nozioni ed è utilizzato o in contrapposizione al termine discrezionalità , o al termine legittimità, o la giurisdizione di merito come distinta dalla giurisdizione di legittimità (entrambe attribuite al giudice amministrativo, ma le prime solo in relazione ad alcune controversie).
Abbiamo detto che la legge attribuisce un potere all’autorità amministrativa e con questo le affida la cura e la tutela di determinati interessi pubblici. Nella cura di tale interesse, l’amministrazione si muove sempre in un più o meno ampio margine di scelta, e in tale ambito, comunque l’amministrazione non è del tutto libera, perché parliamo di discrezionalità e non di autonomia, ma si tratta comunque di vincoli assai ampi.
E all’amministrazione si presenteranno via via scelte concrete in principio tutte possibili, e scegliere tra una o un’altra cosa, è questione di merito : es. la collocazione di un determinato impianto in uno o in un altro paese, tutti e due ugualmente idonei, ecc.. è questione di merito. Anche la concessione di un bene o servizio a due soggetti che presentano le stesse caratteristiche , dotati cioè ad es. della stessa capacità tecnica, o idoneità, ecc… è questione di merito.
Ovviamente anche queste scelte finali necessitano di motivazione , e sicuramente non si sceglie con arbitrio, ma tale motivo attiene al merito, cioè NON può ESSERE OGGETTO DI SINDACATO. L’individuazione del merito serve proprio a questo, ad escludere cioè tali ambiti dal sindacato che investe l’intera attività amministrativa, tranne le ipotesi in cui è la legge stessa che prevede anche un sindacato di merito.
Per sindacato intendiamo la valutazione della conformità alla legge di una determinata manifestazione amministrativa : è appunto sindacato di legittimità. E la distinzione tra discrezionalità e merito è proprio quella tra ambito conoscibile, sindacabile, e ambito non sindacabile, e perciò libero dal sindacato, dell’agire amministrativo.