L’autonomia privata presenta limiti piuttosto blandi: il soggetto privato, infatti, a patto che non violi le leggi e che non pretenda di imporsi agli altri, può liberamente scegliersi gli interessi da perseguire e agire di conseguenza. La discrezionalità amministrativa, al contrario, appare assai limitata: l’amministrazione non può scegliere i fini da perseguire, dal momento che questi corrispondono ad interessi non personali quanto piuttosto collettivi. Questo discende dal principio di legalità-indirizzo, che trova formulazione nell’art. 1 della LPA: l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge .
La discrezionalità amministrativa, tuttavia, presenta delle somiglianze con l’autonomia privata:
- l’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) viene riconosciuta tanto ai privati quanto all’amministrazione pubblica, a patto, chiaramente, che questa operi attraverso il diritto privato. Come detto, il principio di tipicità dei provvedimenti autoritativi non può essere esteso ai contratti, che sono esattamente l’opposto dei provvedimenti autoritativi;
- l’individuazione degli interessi da perseguire non appare completamente preclusa alla discrezionalità amministrativa: essa, infatti, fermo restando l’art. 1 della LPA, dispone comunque di un certo ambito di scelta