Le controversie sulla realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale

La legge-obiettivo del 2001 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per definire il quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

Il Governo doveva quindi introdurre una norma che prevedesse:

  • forme di tutela risarcitoria successiva alla stipula dei contratti tranne la reintegrazione in forma specifica
  • limitazione della tutela cautelare (per i soli interessi patrimoniali) all’ottenimento di una provvisionale (somma di denaro idonea a tutelare interessi del ricorrente durante la decisione, salvo poi eventuali obblighi restitutori all’esito della sentenza di merito).

Il Governo ha stabilito che:

  • l’udienza di merito non richiede la domanda di fissazione e avviene entro 45 giorni dal deposito del ricorso (ma tale termine ridotto non è lesivo per la difesa delle parti? Vi sono in merito dubbi di legittimità costituzionale)
  • la valutazione del provvedimento cautelare eventualmente richiesto deve tener conto delle probabili conseguenze per tutti gli interessi che possono essere lesi (principio cardine per il procedimento di decisione delle istanze cautelari), ma il giudice deve tenere conto anche del preminente interesse nazionale alla veloce realizzazione dell’opera (è cioè stato dato all’interesse pubblico un peso prevalente: è violata l’uguaglianza delle parti e il principio del giusto processo…)

– non si tiene conto della possibilità di introduzione di una provvisionale.

Si tratta di disposizioni di carattere eccezionale, insuscettibili di interpretazione estensiva: non si mira dunque al principio di concentrazione, ma si vuole solo ridurre al minimo la possibilità che un processo possa rallentare l’esecuzione di opere di interesse nazionale, facendo venire meno tuttavia le garanzie di difesa (dubbia legittimità costituzionale).

Inoltre nella legge finanziaria del 2005 si stabilisce che le controversie in tema di autorizzazione alla realizzazione di centrali elettriche siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma se ci si oppone a tali provvedimenti per il diritto alla salute? Si tratta di un interesse soggettivo, non degradabile ad interesse.

 

Le controversie sui provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica

La legge finanziaria per il 2005 ha dunque previsto che le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica, e le relative questioni risarcitorie, siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La giurisprudenza ha dubitato però della legittimità costituzionale della norma in quanto individua il campo di azione della giurisdizione esclusiva prescindendo del tutto dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte: la corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione poiché conforme all’orientamento della corte stessa.

L’art.103 Cost, infatti, pur non avendo stabilito il legislatore norme di incondizionata discrezionalità nell’attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, è riconosciuto il potere di indicare particolari materie nelle quali la tutela nei confronti dell’amministrazione investe anche diritti soggettivi. Inoltre non vi è alcun principio o norma nel nostro ordinamento che attribuisca esclusivamente al giudice ordinario a tutela dei diritti costituzionalmente protetti. Anche a tali controversie si applicano le norme esaminate nel paragrafo precedente.

 

Le controversie sulle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale

La L.2/2009, ” norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica delle relativo regime di contenzioso amministrativo”, è inserita nell’ambito di misure finalizzate a perseguire obiettivi economico-finanziari riconducibili a provvedimenti di sostegno e l’accesso al credito, per incentivare la ripresa dell’economia. Sono affidati a commissari straordinari delegati i poteri di vigilanza sui tempi di tutte le fasi di realizzazione degli investimenti nonché quelli di: monitoraggio, vigilanza, impulso, richiesta di ogni documento utile, comunicazione al ministro competente quando non si siano rispettati o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal programma, proposta di revoca di assegnazione delle risorse qualora sopravvengono circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell’investimento.

Per l’espletamento di tali compiti il commissario ha poteri anche sostitutivi, come quello di assumere previa autorizzazione determinante funzioni di stazione appaltante. Sono previste inoltre innovative norme processuali, di dubbia legittimità costituzionale e comunitaria, che fissano in 30 giorni il termine per ricorrere. tale eccessiva riduzione dei termini comporta una menomazione all’attività della tutela giudiziaria. È inoltre irrazionale che il processo si debba concludere con una decisione e per di più in forma semplificata, forma che il nostro ordinamento ammette solo quando le ragioni siano manifeste, e qui si può dubitare visto che l’oggetto è di solito molto complesso.

È inoltre previsto che le misure cautelari e l’annullamento dei provvedimenti impugnati non possano comportare in alcun caso la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporne il risarcimento degli eventuali danni, solo per equivalente: la legge esclude espressamente la clausola di stand still, che dovrebbe invece essere sempre prevista per le procedure pubbliche (e che stabilisce che nessun contratto può essere stipulato prima del decorso del termine minimo di 10 giorni).

 

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