La legge del 2003 reca “disposizioni urgenti in materia di giurisdizione sportiva”.
Ma già precedentemente la giurisprudenza aveva ammesso la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie contro i provvedimenti di non ammissione di una società sportiva di calcio a un determinato campionato. Tali società sportive infatti, pur se soggetti di diritto privato (associazioni non riconosciute), possono talvolta assumere la qualifica di organi del CONI, di natura pubblicistica. È discriminante l’attività svolta:
- se le norme applicate riguardano l’attività riconducibile alla vita interna o ai rapporti tra le Federazioni, o tra le Federazioni e i professionisti, si è nell’ambito del diritto privato
- se l’attività invece è finalizzata a realizzare interessi fondamentali dell’attività sportiva, queste sono a tutti gli effetti organi del CONI.
L’autonomia dell’ordinamento sportivo
I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati sulla base del principio di autonomia. L’ordinamento sportivo disciplina:
- l’osservanza e l’applicazione delle norme dell’ordinamento sportivo;
- i comportamenti disciplinari e le eventuali sanzioni.
Tali regole e le decisioni adottate sulla base di queste non hanno rilevanza per l’ordinamento statale (non è mancanza di tutela, ma di garanzia sulla base di norme di diritto privato). In queste materie le società, le associazioni e i tesserati hanno l’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
La giustizia sportiva dinanzi al giudice amministrativo
Tuttavia esauriti i gradi di questa (e fermo restando che dei rapporti patrimoniali ha giurisdizione il giudice ordinario), le controversie aventi ad oggetto atti del CONI e delle Federazioni sportive (non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’esaurimento dei gradi di giustizia sportiva è costituzionalmente legittimo o va contro il principio secondo il quale la tutela contro gli atti della PA non può essere limitata a particolari mezzi di impugnazione? Si è ritenuto che ciò sia legittimo, anche perché nonostante vi sia un caso di giurisdizione condizionata, tuttavia i tempi processuali e gli oneri non sono eccessivi.