Controllo
Il termine controllo richiama innanzitutto l’idea di un’attività diretta a verificare se ciò che è oggetto del controllo sia conforme o meno ad un parametro (es. regole, progetti).
Sebbene le funzioni di consulenza e di controllo siano strutturalmente molto simili, occorre mettere in evidenza alcune differenze:
- la consulenza si rivolge ad un evento in corso di svolgimento e mira a collaborare a che siano prese decisioni conformi a determinati canoni;
- il controllo si rivolge ad un evento già verificatosi e mira a collaborare a che siano tratte le opportune conseguenze dal fatto che le decisioni prese siano o meno quelle desiderabili.
Come le consulenze, anche i controlli sono stati oggetto delle recenti riforme costituzionali.
Classificazioni tradizionali
Le principali classificazioni dei controlli sono:
- controlli interni o esterni, con riferimento alla circostanza che l’organismo che esercita il controllo appartenga o meno alla stessa amministrazione i cui atti sono controllati;
- controlli di atti (a) o di attività (b), a seconda dell’oggetto del controllo. Ai controlli di attività possono essere ricondotti anche i controlli sugli organi, che riguardano il complesso delle attività di un organo di un’amministrazione;
- controlli di legittimità, di regolarità contabile o di funzionalità, a seconda del parametro in relazione al quale si effettua la verifica.
Gli organi vengono classificati anche in relazione ai loro effetti giuridici:
- in alcuni controlli, dopo aver proceduto alla verifica di quanto è oggetto del controllo, il controllore fa una normale relazione (o referto) ad altri apparati circa le conclusioni cui è giunto. L’effetto giuridico di tale relazione è solo quello di rendere incontestabilmente noto il suo contenuto ai destinatari;
- in alcuni controlli è il controllore stesso che, qualora la conclusione della sua valutazione sia negativa, prende un provvedimento (o misura) riguardante l’oggetto del suo controllo. Con riferimento a queste ipotesi, si distinguono principalmente:
- i controlli preventivi, che, qualora l’esito della verifica sia negativo, hanno effetti impeditivi sull’atto;
- i controlli successivi, che possono avere effetti repressivi, consistenti
nell’eliminare l’effetto dell’atto, o emendativi, consistenti nel far sorgere per l’autore dell’atto controllato l’obbligo di prendere una nuova decisione