L’interesse legittimo è configurabile come situazione attiva che conferisce al soggetto una serie di poteri di agire per la soddisfazione di un proprio interesse sostanziale. A DIFFERENZA DEL DIRITTO SOGGETTIVO, al soggetto portatore di un interesse non è attribuita la possibilità di realizzare tale interesse. Tale interesse può realizzarsi solo dall’autorità amministrativa con l’esercizio del potere. È per questo che l’interesse legittimo secondo alcuni è una posizione inattiva, anche se una tale definizione non può ritenersi valida. Il contenuto dell’interesse legittimo consiste di poteri strumentali di un certo tipo, e non finali, tali cioè da consentire senz’altro la realizzazione dell’interesse. Tali poteri sono di 2 tipi : poteri di partecipazione al procedimento amministrativo, e poteri di reazione avverso il potere esercitato, in base ai principi del giusto procedimento e di azionabilità.
Il potere si esercita mediante un procedimento, con il quale si concretizza la volontà dell’amministrazione, in relazione ad una situazione reale. A tale procedimento i soggetti portatori di interessi legittimi partecipano mediante la rappresentazione degli stessi. I soggetti partecipano e la amministrazione in questione deve tener conto di tale partecipazione, ovviamente però tener conto non significa necessariamente seguirne le indicazioni, ma formare la volontà tenendo presente anche quel dato, che in quanto tale non è irrilevante. I poteri di reazione invece hanno ad oggetto il potere già esercitato. È una forma di tutela che si esercita nei confronti delle p.a. grazie all’uso di questi poteri il soggetto non potrà ottenere il bene, ma se accolta la sua richiesta, ottenere la rimozione dell’atto nel quale il potere si è esercitato, in modo lesivo per il portatore dell’interesse legittimo, e in determinati casi può dar luogo a misure risarcitorie.
Ma in ogni caso la soddisfazione dell’interesse legittimo ha come oggetto, quello di rimuovere quanto è avvenuto, rimettendo perciò in moto l’esercizio del potere e dando una nuova chance al titolare dell’interesse legittimo. E quindi attraverso il potere di partecipazione il titolare dell’interesse legittimo contribuisce all’individuazione in concreto dell’interesse pubblico rappresentando il suo interesse sostanziale. Con il potere di reazione il titolare dell’interesse può ottenere l’eliminazione giuridica dell’atto che è stato emanato senza il rispetto della legge.
L’interesse sostanziale che costituisce il presupposto dell’interesse legittimo, può consistere anche in un diritto soggettivo, come nel caso di un soggetto che vedrà espropriato un proprio fondo. In questo caso, il suo interesse sostanziale è qualificato come diritto soggettivo, ma lo stesso si pone, in relazione al rapporto con l’amministrazione,come interesse legittimo oppositivo. Infatti la norma attribuisce all’amministrazione il potere di espropriare il bene, e perciò estinguere il diritto in capo al proprietario, in determinate circostanze, e a fronte dell’amministrazione, tale interesse sostanziale non è più riconosciuto come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo. È per questo che si dice che l’interesse legittimo è un interesse che dialoga con il potere.
Si pone come infondata la teoria della degradazione del diritto soggettivo a interesse legittimo. Questa teoria, abbandonata dalla dottrina, era stata creata in una fase intermedia dello sviluppo del diritto Amministrativo , e secondo questa, a causa dell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione, il diritto soggettivo degraderebbe a interesse legittimo, , e questo perché i dir. soggettivi lesi dall’esercizio del potere dovessero essere tutelati come interessi legittimi davanti al giudice amministrativo e non come diritti, davanti al giudice ordinario.
Se sul piano della tutela la teoria della degradazione o dell’affievolimento è infondata, su un piano sostanziale è inaccettabile del tutto, dal momento che il diritto di fronte all’esercizio del potere amministrativo non degrada affatto: semplicemente non si pone come situazione soggettiva, ma l’interesse sostanziale prende forma di interesse legittimo. E l’interesse legittimo appena detto rientra le situazioni soggettive risarcibili, purché tale interesse possa ricondursi ad un interesse sostanziale correlato ad un bene ingiustamente sacrificato dall’esercizio illegittimo (tale cioè da configurare una colpa in capo all’amministrazione) del potere