I due termini di nullità e di annullabilità, utilizzati anche in altri rami del diritto (es. diritto privato), stanno ad indicare due diversi tipi di invalidità e, al contempo, due diverse tipologie di sanzioni previste dall’ordinamento. Mentre le norme civilistiche di riferimento sono incentrate sui profili soggettivi, tuttavia, la disciplina dell’atto amministrativo tende a considerare maggiormente gli elementi oggettivi. In passato, quindi, per definire la patologia dei provvidenti amministrativi, occorreva far riferimento non alla nullità o all’annullabilità quanto piuttosto alla c.d. illegittimità.

Se tale opinione era condivisibile a proposito della specificità della categoria dell’illegittimità, non altrettanto poteva dirsi quanto alla nullità, e questo per due motivi:

  • anche l’atto amministrativo, se manca dei requisiti essenziali per qualsiasi atto giuridico, può risultare tale solo in apparenza (c.d. nullità-inesistenza);
  • anche l’atto amministrativo può dirsi nullo qualora contrasti con le norme imperative.

La riforma operata dalla l. n. 15 del 2005 della LPA, comunque, ha risolto il problema, dedicando alcune disposizioni proprio alla nullità e all’annullabilità del provvedimento amministrativo.

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