In determinati casi la realizzazione di opere può avvenire anzichĂ© attraverso un appalto pubblico, attraverso una concessione che prevede la remunerazione dell’impresa stessa mediante lo sfruttamento economica dell’opera pubblicala cui realizzazione non comporta oneri finanziari a carico dell’Amministrazione.

In alternativa alla concessione è prevista una ulteriore modalitĂ  di esecuzione di opere pubbliche il cosiddetto finanza di progetto o project financing disciplinata dagli artt.152 e ss. del Cod. appalti. Il project financing, costituisce un modello per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche del tutto nuovo nella disciplina di settore che, dovrebbe porre rimedio alla scarsitĂ  di fondi pubblici e al gap infrastrutturale che divide l’Italia dagli altri Paesi industrializzati. La finanza di progetto consiste in un’operazione finanziaria attraverso la quale le pubbliche amministrazioni realizzano opere pubbliche il cui onere finanziario è parzialmente o totalmente a carico del privato, sulla base di un piano finanziario in grado di garantire l’autofinanziamento dell’operazione stessa. Questa complessa procedura consta di tre fasi:

  1. individuazione del ed. soggetto promotore, scelto tra le imprese che periodicamente sottopongono ah’Amministrazione proposte finanziabili di opere di interesse pubblico, tra quelle che la stessa Amministrazione ha programmato di voler realizzare;
  2. approvazione dell’Amministrazione del progetto presentato dal promotore;
  3. stipula della concessione per una durata non superiore ai trent’anni (la concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse). In caso contrario, cioè se l’amministrazione non approva il progetto, viene bandita una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara, il progetto presentato dal promotore.

Da tempo diffuso nei paesi di Common Law, il project financing si configura innanzitutto come una complessa operazione economico-finanziaria rivolta ad un investimento specifico per la realizzazione di un’opera e/o la gestione di un servizio, su iniziativa di promotori (sponsors) privati o pubblici. I piĂą autorevoli esperti sul tema usano definire il project financing come “un’operazione di finanziamento di una particolare unitĂ  economica, nella quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, sin dallo stadio iniziale, il flusso di cassa e gli utili dell’unitĂ  economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirĂ  il rimborso del prestito e le attivitĂ  dell’unitĂ  economica come garanzia collaterale del prestito.

Aspetti qualificanti sul piano economico di un’operazione di project financing sono i seguenti:

a) la finanziabilitĂ  del progetto, ossia la sua attitudine a produrre nel suo ciclo vitale un flusso di cassa (cash flow) sufficiente a coprire i costi operativi, remunerare i finanziatori e fornire un congruo margine di profitto al promotore dell’operazione: si suole dire che il progetto deve essere self-liquidating;

b) la concentrazione del finanziamento in un autonomo centro di riferimento giuridico e finanziario (Special Purpose Vehicle: spesso una societĂ  di progetto), cui vengono affidati i mezzi finanziari e la realizzazione del progetto, con conseguente separazione (ring fence) giuridica e finanziaria del progetto dagli sponsors, il che si concreta in una collocazione fuori bilancio (off-balance sheet financing) del project financing rispetto alle altre attivitĂ  dei promotori o degli azionisti dell’eventuale societĂ  di progetto;

c) la costituzione a favore dei finanziatori esterni dell’iniziativa di “garanzie indirette”, basate su una vasta gamma di accordi tra le parti interessate al progetto fondati a loro volta sugli studi di fattibilitĂ  del progetto, sul piano economico-finanziario, con i relativi flussi di realizzo e sulle analisi del rischio, con la conseguenza che la possibilitĂ  di rivalsa dei finanziatori e degli altri creditori (appaltatori dei lavori, delle forniture, ecc.) nei confronti degli sponsors rimane limitata al valore delle attivitĂ  finanziate.