Abbiamo  visto  in precedenza la posizione costituzionale degli  enti  del -governo territoriale e  abbiamo sommariamente analizzato i reciproci rapporti tra essi e lo Stato. Va ribadito che tra le regioni da un lato, e gli enti locali dall’altro, esiste una sostanziale differenziazione dal punto di vista istituzionale.
Sotto il profilo organizzativo, gli enti del governo territoriale sono accomunati da una serie di caratteri.
Essi sono, prima di tutto enti esponenziali della comunitĂ stanziata su di un dato territorio, da cui il carattere della territorialitĂ , il quale costituisce non soltanto l’elemento delimitativo della sfera di competenza ed efficacia dei relativi poteri, quanto l’elemento costitutivo dell’ente. Esso si determina in base a criteri stabiliti dalla legge e può essere modificato attraverso procedimenti stabiliti dalla Costituzione.
Alno carattere è quello della politicitĂ , vale a dire che gli organi di governo dell’ente sono espressione della comunitĂ che li ha prescelti attraverso procedimenti elettorali, ed hanno la funzione di attuare programmi della cui attuazione risponderanno, naturalmente sul piano politico, in occasione delle successive consultazioni elettorali.
Ancora, gli enti del governo territoriale sono muniti di autonomia finanziaria, vale a dire che la loro azione di governo è finanziata, di regola, con mezzi propri della stessa comunitĂ amministrata. Principio sancito chiaramente nell’art. 119 Cost. che ha trovato attuazione solo in parte nell’ordinamento positivo.
Tutti gli enti del governo territoriale sono organizzazioni compatte, cioè si tratta di Amministrazioni uniche dal punto di vista soggettivo, a differenza di ciò che avviene all’interno dell’organizzazione amministrativa dello Stato, che è differenziata in una serie di pubbliche Amministrazioni.
Da quanto detto fin qui relativamente alle notazioni di carattere generale degli enti del governo territoriale, passiamo ad analizzare, assai brevemente, le principali caratteristiche organizzative di ciascuna categoria di enti.