Azione generale di legittimità, anche in merito ed esclusiva

Altra distinzione riguarda l’insieme dei poteri del giudice amministrativo nelle tre giurisdizioni che gli appartengono: legittimità, merito ed esclusiva. L’azione di legittimità è detta generale, perché è esercitabile davanti al giudice amministrativo indipendentemente dalla giurisdizione cui decida. L’azione anche in merito è estesa all’opportunità e convenienza dell’azione amministrativa ed al fatto, ed è fornita quindi di più ampi mezzi di prova. L’azione in sede di giurisdizione esclusiva è attribuita al giudice per le materie espressamente previste dalla legge.

 

Azione di piena giurisdizione

L’azione esclusiva, soprattutto in seguito alla novella del 2000, ha indotto la dottrina a parlare di azione di piena giurisdizione, poiché vi è esercizio di potere giurisdizionale e spesso a tutti gli aspetti della controversia per tutti i poteri. Il giudice amministrativo conosce anche delle questioni conseguenziali e può condannare da pubblica amministrazione alle risarcimento dei danni; svolge dunque un’indagine a tutto campo, senza essere condizionato dall’atto amministrativo.

 

Azione collettiva

La legge 4 marzo 2009, n. 15 ha delegato il governo ad adottare decreti legislativi per ottimizzare il lavoro pubblico e l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. l’esercizio di questa delega prevede mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici e si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati, e prevede l’obbligo per le amministrazioni con standard al di sotto dei minimi di fissare l’obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole. Lo scopo sembra quello di voler istituire controllo diffuso da parte dei cittadini che possono investire anche il giudice amministrativo in caso di disfunzioni della pubblica amministrazione.

L’azione è posta a tutela di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, la lesione di tali interessi è dovuta al cattivo funzionamento della pubblica amministrazione, e l’azione è proponibile a seguito di apposita diffida all’amministrazione. Le controversie sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva e di merito, che offre al giudice i più ampi poteri istruttori. L’azione si propone lo scopo di soddisfare gli interessi di una pluralità di utenti o consumatori e di attivare le procedure relative all’accertamento già nella fase precedente al giudizio, ossia con la diffida processuale.

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