Attribuzione e competenza
Ciascuna organizzazione pubblica, creata per il perseguimento di determinati fini stabiliti dalla legge, ha una propria attribuzione. Con questo termine si indica l’insieme delle funzioni giuridiche attribuite ad un’organizzazione pubblica nella pluralità dei suoi organi. Tale nozione assume un rilevante valore sul piano formale in quanto la violazione delle norme concernenti l’attribuzione dell’ente dà luogo alla nullità degli atti amministrativi produttivi di effetti verso l’esterno, la quale può esser fatta valere dagli interessati dinanzi all’autorità giurisdizionale competente. Diversa dall’attribuzione è la competenza, la quale indica il complesso delle funzioni giuridiche affidate dalla legge ad un determinato ufficio organo, quale insieme di attribuzioni funzionali esternamente evidenziate. Anche tale nozione assume rilievo formale in quanto la violazione delle norme relative alla competenza dà luogo all’annullabilità degli atti aventi efficacia all’esterno.
Relazioni tra organizzazioni
Le organizzazioni pubbliche, in quanto persone giuridiche, possono instaurare tra loro qualunque relazione o rapporto secondo la disciplina di diritto comune (contratti e negozi in genere costitutivi di effetti anche obbligatori). Vi sono, poi, altre tipologie di rapporti tra organizzazioni pubbliche, regolati dal diritto amministrativo, e attinenti alla capacità di modificare, in certe ipotesi, l’ordine legale delle attribuzioni.
Una prima ipotesi è quella della delegazione: con essa un ente o organo, detto delegante, titolare del potere o complesso di poteri, attribuisce al delegato l’esercizio di detti poteri attraverso un atto di delega, che costituisce la legittimazione. Essa è ammessa nei casi previsti dalla legge. Con la delega si instaura tra delegante e delegato un rapporto giuridico avente ad oggetto l’esercizio della funzione da parte, del delegato con la previsione dei termini di durata e dei criteri e obiettivi circa l’esercizio del potere stesso. II delegato risponde verso i terzi, mentre l’ente delegante ha un potere di direzione e di controllo sull’attività del delegato, potendo revocare la delega in qualsiasi momento.
La delegazione intersoggettiva dà origine ad un vero e proprio rapporto giuridico di diritto amministrativo, in base al quale l’ente delegato è legittimato all’esercizio dei poteri in luogo del delegante, adottando:atti amministrativi produttivi di effetti verso l’esterno.
Dalla delegazione si distingue la figura del avvalimento, con la quale si intende una relazione tra due organizzazioni, in virtù della quale la prima, nell’esercizio delle funzioni di cui è titolare, utilizza gli uffici dell’altra. Questi uffici restano incardinati, dunque, nella struttura organizzativa loro propria ma, nel compimento delle operazioni oggetto delle attività di avvalimento, operano alle dipendenze funzionali dell’organizzazione che di essi si avvale. Tale figura, utilizzata nei rapporti tra enti di governo territoriali (per. es. tra Stato e regioni), recentemente ha avuto importanti applicazioni nel d.l. n. 181/06, convertito in legge n. 233/06, di riforma dei Ministeri, nelle relazioni tra Ministeri e tra questi e Presidenza del Consiglio dei-ministri
Diversa è l’ipotesi della sostituzione, prevista dalla normazione positiva, che consiste nel potere attribuito ad un ente di sostituirsi ad altro ente nel compimento di determinate operazioni o nell’adozione di determinati atti che siano obbligatori per legge. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di un controllo sull’operato di altri organi sottoposti a vigilanza. Va detto che il nuovo assetto costituzionale non consente esercizio di poteri sostitutivi oltre quanto previsto in Costituzione. Nella sostanza, può parlarsi di sostituzione soltanto nei rapporti dello Stato o di regioni ed enti locali, nei confronti di enti strumentali o dipendenti da detti pubblici poteri.