Art. 3. Obbligo di motivazione del provvedimento
1°  comma. Ogni  provvedimento  amministrativo  (discrezionale  e  non),  compresi  quelli  concernenti l’organizzazione amministrativa, Io svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni Giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie.
2° comma. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3° comma. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione (es. decisione preliminare) richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile. Ciò significa che nella comunicazione deve essere indicato il luogo in cui l’atto è pubblicato o l’ufficio dove esso, in copia,  è a disposizione degli interessai, oppure dove consentito, l’atto richiamato deve essere allegato alla comunicazione.
4° comma. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Art. 3-bis. Uso della telematica
Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività , le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
Atti in forma informatica
L’art. 23 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico) della L. 69/2009, finalizzata a garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli uffici, impone a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare opportune misure volte ad:
– una maggiore tempestività ed efficacia nell’adozione di provvedimenti amministrativi o nell’erogazione di servizi;
– contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni;
– offerta dei servizi di competenza con modalità tali da assicurare il più alto grado di soddisfazione degli utenti;
– riduzione del contenzioso.
Le prassi come sopra individuate devono essere pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. L’elaborazione e la diffusione delle buone prassi saranno considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.
Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, i commi 5 e 6 del citato art. 23 , dispongono che a decorrere dal 1º gennaio 2009, quindi, con efficacia retroattiva:
– ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee: a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti». Entro un mese dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009 saranno definite, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,le modalità di attuazione del citato obbligo informativo avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti; b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
– con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della L. 69/2009, saranno definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui sopra, avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti
Art. 18. Autocertificazione
1° comma. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all’art. 27.
2° comma. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’Amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3° comma. Parimenti sono accettati d’ufficio dal responsabile del procedimento gli atti; gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.