Il diritto di accesso di cui all’art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle autoritĂ  di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Art 24. Esclusione dal diritto di accesso. 1° comma. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 dell’art. 24;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attivitĂ  della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativo ai terzi.

2° comma. Le singole pubbliche amministrazioni  individuano  le categorie di documenti   da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilitĂ - sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

3° comma. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

4° comma. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5 comma. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo d tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6° comma. Con regolamento il Governo può prevedere i casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:

a)         quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranitĂ  nazionale e alla continuitĂ  e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b)        quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c)         quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalitĂ  con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identitĂ  delle fonti di informazioni e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attivitĂ  di polizia giudiziaria e di conduzioni delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchĂ© i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l’attivitĂ  in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’ espletamento del relativo mandato.

7° comma. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia-necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dato sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia sterramene indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. Il diritto di accesso è sottoposto ad una serie di limitazioni che riguardano esigenze di segreto o di riservatezza concernenti determinati documenti amministrativi, sia per esigenze di interesse pubblico che di persone o di imprese. Molto delicato è il problema della conciliazione del diritto di accesso e la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di determinali soggetti. Si tratta di valutazioni comparative di esigenze diverse e contrapposte dove le pronunce della giurisprudenza non sono unanimi.

La giurisdizione riguardo al contenuto del diritto di accesso è attribuita ai T.A.R. che decidono con provvedimento speciale ed abbreviato.

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