Art 16. Attività consultiva
L’art. 16 (Attività consultiva) della Legge 241/1990, modificato dall’art. 8 (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche) della L. 69/2009 prevede che:
1° comma. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 d.. lgs. 165/0.1, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni (invece dei 45 giorni previsti dalla precedente disciplina) dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2° comma. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere (facoltativo o obbligatorio) o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui sopra ;
3° comma. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico – territoriale e della salute dei cittadini.
4° comma. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine generale di cui al comma 1 può essere interrotto per ima sola volta e il parere deve essere reso, definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni.
5° comma. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato con mezzi telematici.
6° comma. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti. Nell ‘ambito dell ‘istruttoria sì inserisce un vero e proprio procedimento consultivo che si articola nel modo che segue:
1) richiesta di parere da parte dell’ufficio procedente;
2) esercizio di attività consultiva doparle dell’organo consultivo;
3) redazione per iscritto del parere e comunicazione all’autorità richiedente.
Il parere, una volta reso, viene assunto al procedimento come atto istruttorio. I pareri, nei quali si estrinseca la fase consultiva, possono essere definiti come atti contenenti dichiarazioni di giudizio circa acclaramenti tecnici complessi (pareri tecnici) ovvero circa determinati assetti di interessi (pareri politico-amministrativi). Essi sono imputali ad uffici monocratici o (generalmente) collegiali, costituiti presso un determinato apparato organizzativo. La legge prevede pareri obbligatori e pareri facoltativi, a seconda se siano o meno richiesti dalla legge. Si noti bene però che l’obbligatorietà non si traduce sempre nel carattere vincolante dello stesso, ciò nella misura in cui un parere può essere previsto dalla legge come obbligatorio, ma l’autorità che è obbligata a richiederlo ben può discostarsene, a meno che la legge non disponga altrimenti. E nel caso in cui un parere sia vincolante, comunque, resta un atto consultivo attinente alla fase dell’istruttoria del procedimento, e all’Amministrazione è lasciato un determinalo spazio decisionale. Se così non è, il parere vincolante, secondo la giurisprudenza, deve essere considerato vero e proprio “atto di decisione” (preliminare al provvedimento).
Art. 17. Valutazioni tecniche
1° comma. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali enti o organi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotali di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2° comma. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.
3° comma. Nel caso in cui l’ente od organo abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’alt. 16.